Usura sopravvenuta, Sezioni Unite: rileva soltanto il momento della pattuizione
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, 19 ottobre 2017, n. 24675
Come noto, l’art. 1815, comma 2, c.c. prevede una conseguenza “radicale” nel caso in cui siano stati convenuti interessi usurari: «la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».
Sul tema è intervenuta poi una legge di interpretazione autentica: la legge n. 24/2001 ha chiarito, infatti, che «ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, comma 2, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
La citata norma ha superato anche il vaglio di costituzionalità: ed infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 29/2002 ha rigettato la questione sollevata in quanto il legislatore aveva certamente rispettato un principio di ragionevolezza.
Tuttavia, la questione sulla quale la Prima Sezione ha richiesto al Primo presidente l’intervento delle Sezioni Unite riguarda l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. ai contratti in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova formulazione della norma ad opera della legge n. 108/1996 in quanto ancora da eseguirsi.
Sul punto si erano, invero, formati due orientamenti: da un lato vi era chi riteneva che il superamento del tasso in corso di esecuzione del rapporto non dovesse avere conseguenze in quanto ciò che rilevava era il momento genetico del contratto (quando non si poneva un problema di usurarietà); dall’altro lato, invece, vi era chi riteneva che la laddove il tasso avesse superato la soglia in corso di rapporto dovesse essere dichiarata l’inefficacia ex nunc (forse anche nullità secondo alcuni) della clausola rilevabile anche d’ufficio dal giudice quando il rapporto non si era ancora esaurito e sostituita ex art. 1339 c.c. con il tasso “soglia” o con quello “legale”.
Ebbene, per la Suprema Corte deve essere escluso il rilievo della usura sopravvenuta. Peraltro «la questione della configurabilità di una usura sopravvenuta si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 108/1996, come nel caso in esame, ma anche con riferimento a contratti successivi all’entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell’usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari».
Ed infatti deve essere considerato rilevante soltanto il momento della pattuizione in quanto soltanto così si valorizza «il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell’agente».
A tal proposito la Corte afferma il seguente principio di diritto «allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto».
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
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