Vacanza annullata a causa del Coronavirus: voucher o rimborso?

Vacanza annullata a causa del Coronavirus: voucher o rimborso?

La peculiare situazione pandemica, che si sta vivendo attualmente, ha messo le agenzie di viaggi nella condizione di dover obbligatoriamente annullare tutti i pacchetti turistici già acquistati dei clienti, adducendo a causa l’emergenza sanitaria.

Fin qui il problema non si pone in quanto la condotta si sviluppa in ottemperanza alle disposizioni di Legge vigenti, tuttavia la questione sorge nel momento in cui le suddette agenzie decidano di non rimborsare agli acquirenti le somme già versate, ma di creare dei voucher spendibili, in un determinato lasso di tempo, per un ulteriore e futuro viaggio.

È legittimo, quindi, da parte dell’agenzia imporre il voucher sostitutivo o la stessa è tenuta a restituire le somme percepite?

L’articolo 28, comma 5, del D.l. 9/2020 ha sostanzialmente rimesso la decisione all’organizzatore del viaggio, infatti, gli sottopone come condotte alternative: offrire un altro pacchetto turistico, rimborsare quanto versato o rilasciare un voucher sostitutivo pari all’importo dovuto e da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Tuttavia, tale normativa è in contrasto con quelle vigenti in Italia.

Infatti il codice del turismo (dlgs 79/2011), che a sua volta recepisce la direttiva europea 2008/122/CE, all’articolo 41, facendo chiaro riferimento ad eventuali emergenze sanitarie, stabilisce che il consumatore ha diritto al rimborso delle somme versate senza penalità alcuna.

La più recente direttiva europea CE 2302/2015, inoltre, ribadisce tale concetto all’articolo 12 e incontrovertibilmente statuisce il necessario rimborso integrale delle somme versate dall’acquirente.

La direttiva europea, come noto, è vincolante per lo Stato Membro, il quale potrà scegliere le modalità per applicarla ma il risultato dovrà essere in ogni caso quello indicato nel suo testo.

L’Italia dovrà quindi uniformarsi a tale disposizione.

Pertanto è il consumatore che dovrà scegliere se desidera ricevere un voucher sostitutivo o se preferisce ottenere il rimborso delle somme versate, tale concetto è stato avvallato dalla Commissione Europea che in linea con le direttive emanate lascia tuttavia la facoltà di richiedere un pacchetto alternativo o un buono spendibile nell’arco di un anno.

L’Agenzia, in sintesi, non può arbitrariamente concedere il voucher sostitutivo se questa soluzione non è conforme alla volontà del cliente.


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