Validità della relata di notifica non firmata digitalmente

Validità della relata di notifica non firmata digitalmente

Cassazione Lavoro, Sentenza del 12 dicembre 2017 n. 29775

In tema di notificazione del ricorso per Cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non è causa d’inesistenza dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell’esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell’atto e, dunque, lo scopo legale della notifica.

Cassazione Civile, sez. V, Ordinanza del 16 febbraio 2018, n. 3805

Il ricorso per Cassazione non può essere dichiarato inammissibile qualora sia stata regolarmente depositata una attestazione di conformità – del ricorso, delle relazioni di notifica e di tutta la documentazione – all’originale informatico dell’atto, sottoscritto con firma digitale e notificato come allegato ai messaggi di posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 6 e 9 della I. n. 53/94 e dell’art. 23 del d.lgs. n. 82/2005. Anche alle notificazioni, si applica il principio generale per il quale la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.

Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione nelle pronunce in epigrafe, i quali esprimono l’attuale orientamento della Suprema Corte riguardo la validità della relata di notifica non firmata.

Le vicende

La questione posta all’attenzione della Corte è di stretta attualità, dal momento che il processo telematico ha portato con sé alcuni dubbi riguardo la validità dei documenti non firmati, tra cui la relata di notifica.

Occasioni per risolverla sono stati due ricorsi per Cassazione, originati da due vicende completamente diverse.

Nella prima, a seguito di un evento che costringeva Tizia a rassegnare le dimissioni, la ex-dipendente spiegava domanda di reintegra nel posto di lavoro e risarcitoria, che il Tribunale di Bologna rigettava. Tale pronuncia veniva poi confermata dalla Corte d’Appello di Bologna e, pertanto, Tizia ricorreva per Cassazione avverso tale sentenza, notificando il ricorso telematicamente. La resistente, però, eccepiva in via preliminare la nullità/inesistenza della notificazione del ricorso per assenza della firma digitale del difensore sulla relata di notifica.

Nella seconda, invece, a seguito dell’accoglimento dell’istanza rimborso, formulata da un contribuente, da parte della Commissione tributaria regionale della Campania, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza, notificando, mediante posta elettronica certificata, l’atto e la relazione di notificazione, ai sensi dell’art. 3- bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53. Il resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di firma digitale del difensore su esso e sulla relata di notifica.

La relata di notifica non sottoscritta digitalmente

La Corte di Cassazione, al fine di decidere in merito ai ricorsi, ha dovuto affrontare tali questioni in via preliminare.

Mentre nella sentenza n. 29775/2017 si è limitata ad affermare il suesposto principio di diritto, nell’ordinanza n. 3805/2018 ha anche specificato quanto segue.

Innanzitutto, ha ricordato che legge n. 53/1994, nel disciplinare le modalità di notifica tramite PEC, rimanda all’articolo 19 bis cit. (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati— art. 18 del regolamento), emanate in attuazione del codice dell’amministrazione digitale, che al comma 1 e al comma 2 prevede solo che l’atto sia in formato PDF; ciò anche nell’ipotesi di notifica tramite PEC da eseguirsi in un procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.

Poi ha evidenziato che, nel caso di specie, era stata depositata l’attestazione di conformità – del ricorso, delle relazioni di notifica e di tutta la documentazione – all’originale informatico dell’atto, sottoscritto con firma digitale e notificato come allegato ai messaggi di posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 6 e 9 della I. n. 53/94 e dell’art. 23 del d.lgs. n. 82/2005. Pertanto doveva ritenersi superata l’eccezione di mancanza della firma digitale, a maggior ragione considerando che per verificare la sottoscrizione con firma digitale PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures), basta aprire il file con l’idoneo programma (Acrobat Reader) opportunamente impostato, che non consente di inficiare la validità del documento firmato originariamente.

Inoltre, ha ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite le quali, nella sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016, sancirono l’applicabilità anche alle notifiche PEC del principio, espresso in via generale dall’articolo 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Infine, ha precisato che deve essere dichiarata inammissibile un’eccezione di nullità, qualora con la stessa si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte.

Le pronunce della Corte

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha respinto entrambe le eccezioni preliminari, proseguendo i giudizi.

A parere di chi scrive, le motivazioni della Cassazioni appaiono condivisibili per due aspetti:

  • in primis, perchè stabiliscono la piena valenza della cd. firma PAdES riguardo agli allegati informatici nascenti dalla conversione di documenti originali analogici, attuando, così, il combinato disposto degli artt. 12, comma 2, 13, comma 3, e 19- bis 4.2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (D.G.S.I.A.), dal quale si evince pacificamente che i documenti notificabili “struttura” PAdES-BES (o PAdES Part 3) o via PEC possono, se firmati, avere CAdES-BES;

  • in secondo luogo, poiché affermano che l’attestazione di conformità della copia analogica del ricorso per cassazione in origine informatico, che sia stato notificato via PEC, rende – ove rituale e non contestata – irrilevante l’eventuale assenza della firma digitale su esso, applicando l’art. 6 della l. 21 gennaio 1994, n. 53, a norma del quale l’avvocato attestante la conformità di quanto notificato assume la veste di pubblico ufficiale; di conseguenza, la sua dichiarazione fa piena prova, “fino a querela di falso” (art. 2700 c.c.).


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Eugenio Martusciello

Laureato in giurisprudenza con una tesi in procedura civile sul Processo civile telematico, abilitato al patrocinio, svolge la professione forense in ambito civile entro i limiti di legge e collabora con riviste giuridiche.

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