Variazioni patrimoniali, l’obbligatorietà della comunicazione per i destinatari di misure di prevenzione
Ad infilarci nei meandri della giurisprudenza per cercare di scoprire gli spazi tra norme e pratica giudiziaria si rischia ad ogni passo di rilevare l’architettura invisibile della giustizia penale per accertare quanta parte della normativa sia capace di condizionare l’effettiva operatività degli istituti processuali.
La vicenda trae spunto dall’ordinanza del 12 gennaio 2018 con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato l’istanza di riesame proposta avverso il decreto con il quale il GIP del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo dei beni e ai fini della confisca diretta e della confisca di valore.
Proposto ricorso in Cassazione, la prima sezione penale, rilevata la sussistenza di un contrasto interpretativo, lo aveva rimesso alle Sezioni Unite.
Con ordinanza n. 51652 del 2018, pertanto, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:
«se l’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 159 del 2011 possa ritenersi configurabile, con rilevanza penale della sua violazione, in ipotesi di soggetto destinatario di misura di prevenzione personale per pericolosità cd. Semplice (ai sensi dell’art. 1 legge n.1423 del 1956) divenuta definitiva in epoca antecedente alla riformulazione dell’art. 30 della legge n.646 del 1982, adottata con legge n.136 del 2010».
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La normativa di riferimento
Art. 80 D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 – Obbligo di comunicazione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia economico-finanziaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. 2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. 3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata.
Ed ancora.
Ai sensi dell’art. 76 comma 7 del medesimo D. Lgs., «chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell’articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all’articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità».
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La decisione delle Sezioni Unite
Con sentenza n. 16896 del 2019, le Sezioni Unite hanno statuito che «l’art. 80 del d.lgs. n. 159 del 2011, relativo all’obbligo, per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione “ex lege” n. 1423 del 1956, di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è penalmente sanzionata dall’art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all’introduzione di tale obbligo». (Cassazione Penale, Sezioni Unite, 17 aprile 2019 (ud. 31 gennaio 2019), n. 16896)
Sono dunque percepibili le linee di una indagine volta a mettere a nudo le radici della persistente operatività nel sistema processuale di norme aventi per oggetto una specifica tutela.
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