Verso una nuova forma di tutela della diversità: il disegno di legge Zan
Dopo l’approvazione alla Camera il 4 novembre 2020, il disegno di legge Zan (dal cognome del relatore Alessandro Zan, deputato del Partito Democratico) si è bloccato al Senato dopo che le forze del centrodestra lo hanno definito non priorotario, non consentendo, pertanto, l’avvio della discussione in commissione Giustizia.
Il disegno di legge Zan, “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”, chiarisce, all’articolo 1 (“Definizioni”), alcuni concetti su cui spesso si operano confusioni che poi generano fraintendimenti non solo giuridici ma, anche e soprattutto, medici. Per sesso si intende, infatti, il sesso biologico o anagrafico; per genere qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per orientamento sessuale l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per identità di genere, infine, l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.
Le norme sull’omofobia, a differenza del razzismo, non si applicano al reato di propaganda, ma solo all’istigazione a commettere discriminazione o violenza (articolo 4 “Pluralismo delle idee e libertà delle scelte”).
Con il suddetto disegno di legge, inoltre, l’omofobia viene equiparata, nel codice penale, al razzismo e all’odio su base religiosa (articolo 2 del disegno di legge Zan, “Modifiche all’articolo 604 bis del codice penale). Il disegno di legge aggiunge all’articolo 604 bis c.p., che punisce con il carcere fino a un anno e sei mesi le discriminazioni a sfondo razziale, etnico o religioso, anche quelle basate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Il disegno di legge prevede pene fino a 4 anni per chi istiga a commettere discriminazioni o violenze di stampo omofobo, come oggi è previsto per quelle di stampo razzista. E punisce anche chi organizza o partecipa ad associazioni che, per gli stessi motivi, istigano alla discriminazione e alla violenza.
Il suddetto disegno di legge modifica, altresì, l’articolo 604 ter c.p. (articolo 3 del disegno di legge Zan, “Modifiche all’articolo 604 ter del codice penale”): l’aggravante dell’odio razziale fa aumentare la pena di un reato fino a una metà in più, lo stesso potrebbe valere per le aggressioni a omosessuali o transessuali.
L’articolo 5 del disegno di legge Zan modifica il decreto legge 26 aprile 1993 numero 122 (convertito con modificazioni in legge 25 giugno 1993 numero 205, legge Mancino, che sanziona e condanna slogan, gesti, frasi e azioni aventi per scopo l’incitamento all’odio, l’incitamento alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi etnici, nazionali, razziali o religiosi) mentre l’articolo 6 del decreto legge Zan modifica l’articolo 90 quater del Codice di Procedura Penale (derubricato “Condizione di particolare vulnerabilità”).
La legge istituisce (articolo 7 disegno di legge Zan, “Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”) infine, una giornata nazionale contro la bifobia, la lesbofobia, l’omofobia e la transfobia, il 17 maggio, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.
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Avv. Tullio Facciolini
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