Vietato notificare il precetto senza dare al debitore il tempo di pagare
Cass. Civ., Sez. Un., nn. 13797/2012 e 27214/2009
Commette illecito disciplinare l’avvocato che notifica subito il precetto, senza prima avvisare il collega di controparte e dare al debitore il tempo di pagare spontaneamente.
Si tratta di una regola deontologica la cui violazione può comportare una sanzione disciplinare per l’avvocato troppo tempestivo nella riscossione del credito.
È quanto hanno sostenuto, per ben due volte negli ultimi tempi, le Sezioni Unite della Cassazione, sottolineando l’importanza del dovere di lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi e il divieto di aggravare la situazione debitoria della controparte.
Secondo i giudici, quindi, non basta ottenere la sentenza di condanna del debitore per notificare il precetto e agire in esecuzione forzata. Infatti, se il credito da azionare è irrisorio, e crescerebbe per effetto delle spese e onorari del precetto, e se il debitore non ha manifestato espressamente il rifiuto di adempiere, occorre avvisare il collega di controparte ed attendere la possibilità di un accordo bonario.
Agire tempestivamente per la riscossione del credito notificando il precetto al debitore comporterebbe la violazione di due norme deontologiche:
dovere di lealtà e correttezza nei confronti del collega di controparte: esso impone all’avvocato diligente di contattare previamente il collega per verificare le intenzioni del debitore e le modalità con cui procedere [1]. La controparte potrebbe infatti voler adempiere spontaneamente senza che sia necessario l’atto di precetto;
divieto di pluralità di azioni giudiziali gravose per la situazione debitoria della controparte: dato che il precetto aumenterebbe l’importo del debito (andando a comprendere ulteriori spese e onorari), sarebbe inutile, oltre che ingiusto, notificarlo prima di valutare la possibilità che il debitore adempia di sua spontanea volontà [2].
[1] Attuale art. 66 cod. deontologico forense.
[2] Attuale art. 19 cod. deontologico forense.
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