Viola il dovere di lealtà la parte che non rende noto una circostanza collegata al giudizio
Commento sentenza Corte d’Appello Torino n. 991/2017
Un professionista ha proposto appello avverso la sentenza che gli negava il riconoscimento del pagamento degli onorari da parte di un assistito in una precedente causa: in buona sostanza, il Giudice di prime cure, accertato l’inadempimento del legale, lo aveva condannato anche alla restituzione degli acconti precedentemente versati.
Nel conseguente atto d’appello proposto e da cui è scaturita la sentenza in commento, l’attore rendeva noto di essere venuto a conoscenza che il suo ex assistito aveva proposto gravame nei confronti della sentenza in cui egli gli era stato patrocinatore e che, alla fine, aveva raggiunto un accordo stragiudiziale con la controparte.
Per tale circostanza il Giudice di seconde cure ha ritenuto che l’azione risarcitoria nei confronti del legale, reiterata con l’appello incidentale, fosse ormai priva del requisito dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. poiché esso presuppone una lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanzialmente dedotto in giudizio nonché l’idoneità del provvedimento richiesto al Giudice per la tutela e la soddisfazione del medesimo interesse sostanziale e, in mancanza di tale interesse, l’azione deve essere dichiarata inammissibile.
Ed infatti sussiste violazione dell’art. 88 c.p.c. da parte dell’appellante incidentale poiché dalla data di sottoscrizione dell’accordo transattivo con la controparte del prodromico giudizio, il resistente si era già costituto in appello senza però riferire di aver proposto gravame e poi di aver transatto la vertenza: per ciò solo non pare potersi dubitare della mala fede processuale della parte che, in palese violazione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., ha volutamente sottaciuto l’accordo transattivo al fine di ottenere un’indebita locupletazione del risarcimento.
L’ottemperanza al dovere di lealtà e probità avrebbe imposto al resistente di dare atto dell’intervenuto accordo con conseguente abbandono della domanda incidentale che invece è stata regolarmente coltivata in appello, facendolo soccombere.
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