Violazione dell’obbligo di fedeltà e risarcimento del danno
L’addebito della separazione, o meglio la cosiddetta “separazione per colpa”, implica un ristoro patrimoniale per l’altro coniuge?
La violazione degli obblighi coniugali accertata da un Tribunale come causa di addebito della separazione, di regola, comporta la perdita di alcuni diritti, tra cui quello a percepire assegno di mantenimento.
L’orientamento giurisprudenziale, però, ha sancito come non sia risarcibile il danno per tradimento, salvo che non abbia leso uno dei diritti costituzionali della persona.
Di regola, quindi, uno stato depressivo per il tradimento del coniuge non può comportare un risarcimento del danno morale, salvo che non vi sia la prova concreta di una grave sofferenza con risvolti sullo stato psicofisico del coniuge tradito, sull’onore o la sua dignità personale.
Diritti costituzionalmente garantiti che possono ritenersi lesi da un tradimento sono l’onore e la salute.
Un tradimento pubblico con modalità umilianti oppure una lesione grave della salute psico-fisica connessa e conseguente alla condotta del coniuge fedifrago, può comportare un ristoro patrimoniale se provata.
La Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 26383 del 19.11.2020 ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale, rilevando come “la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali, senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva”, necessario però che “la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale”.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Avvocato del foro di Milano, laureata a pieni voti presso l'Università degli Studi di Milano nell'anno 2012, con una tesi in diritto civile sulla tutela del consumatore nella formazione del consenso. Nell'ambito della formazione professionale mi sono specializzata in diritto minorile, diritto di famiglia e diritto penale della famiglia, con un praticantato in primari studi legale nel territorio milanese. Impegnata anche socialmente nel supporto dei problemi connessi alla crisi familiare, sono membro dell'Associazione Sociolgi Italiani. Attualmente esercito l'attività nel mio Studio Legale, specializzato nel diritto di famiglia, offrendo tutela in sede civile e penale.
Latest posts by Avv. Martina Grassini (see all)
- Cessazione della convivenza e mantenimento del figlio - 19 January 2022
- No all’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne disoccupato - 15 July 2021
- Si all’assegno divorzile per la “ex” inattiva da oltre 10 anni - 1 June 2021