Violazioni deontologiche e responsabilità penale
La sig.ra Tizia, rimasta vedova, si recava nello studio dell’avvocato Caio, cui si era rivolto il marito per una causa di risarcimento danni subiti da un immobile di sua proprietà (ricorso ex art. 702 bis c.p.c.). Nel frattempo, il legale era in attesa dell’esito del ricorso.
Durante lo stesso incontro, l’avvocato prospettava alla signora Tizia la costituzione di un fondo cauzionale, per l’eventuale notifica di avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. La sig.ra, quindi, firma un assegno di € 5.000,00 intestandolo all’avvocato, che provvedeva ad incassarlo direttamente.
Successivamente, il ricorso di cui sopra veniva accolto e quindi venivano liquidati a favore del proprietario deceduto (quindi a favore della moglie) € 20.000,00 a carico dell’assicurazione, che firmava immediatamente l’assegno. Tale assegno veniva consegnato al legale del ricorrente. Qualche giorno dopo, l’avvocato invitava la sig.ra Tizia nel proprio studio, per farle firmare l’atto di quietanza, in cui risultava la somma di € 10.000,00. La sig.ra lo firmava fidandosi ciecamente.
L’avviso di accertamento non veniva mai notificato alla sig.ra Tizia. Quando la stessa rappresentava tutto ciò all’avvocato, quest’ultimo la informava che si trattava di somme poste a saldo di altre pratiche, di cui ella non era a conoscenza.
Turbata dal comportamento scorretto dell’avvocato Caio, si rivolge ad altro legale, Sempronio, per rappresentargli il tutto. L’avv. Sempronio, in questo caso, riteneva di dover deferire il collega al Consiglio dell’ordine degli avvocati e denunciarlo alla Procura della Repubblica, previo contatto personale e riservato, per risolvere la questione in via bonaria.
Nel caso di specie, sono stati violati gli art. 30 e 31 del codice deontologico forense, relativi alla gestione del denaro e compensazione. Il reato configurabile è quello di appropriazione indebita (cfr. Cassazione penale sentenza n. 5499 del 04.02.2014). La responsabilità penale dell’esercente la professione forense era ravvisabile perché non aveva dimostrato l’esistenza del credito nei confronti del cliente, credito che riteneva di compensare con quanto spettava al cliente a titolo di risarcimento danni.
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Avv. Francesca Ledda
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