Violenza di genere ed atti persecutori: forme di tutela e di difesa

Violenza di genere ed atti persecutori: forme di tutela e di difesa

La violenza di genere comprende ogni forma di violenza che si esprime sulle donne in modi diversi, ovvero attraverso minacce, maltrattamenti sia piscologici sia fisici, atti persecutori o stalking, abusi sessuali.

Atti persecutori e stalking, infatti, sono strettamente collegati.

Quali sono le condotte messe in atto dallo stalker? Sono una serie di condotte persecutorie, che continuamente ripetute nel tempo, suscitano un danno alla vittima che le subisce, influendo sulle normali abitudini di vita quotidiana e che contemporaneamente generano uno stato di ansia e di paura. È sufficiente, quindi, che la vittima di atti persecutori provi queste sensazioni per poter configurare il reato: uno stato di ansia o di paura grave e perdurante; il fondato timore per la propria o l’altrui incolumità; il cambiamento delle proprie abitudini di vita

Alcuni esempi pratici di condotte persecutorie sono: messaggi insistenti, regali, chiamate, minacce esplicitate e non, messaggi anonimi, diffamazioni, inseguimenti/pedinamenti/appostamenti.

Come riconoscere lo stalker o la persona che perseguita? Premettendo che si deve sempre valutare caso per caso e che vi sono vari profili dello stalker, si può però fare una premessa che ci fa capire il modus operandi dello stalker. Infatti, il movente di chi perseguita  è quello di incutere timore nella sua vittima. Di minacciarla ed, in qualche modo avere un controllo, un potere sulla stessa, anche attraverso le minacce.

I comportamenti del molestatore rientrano nell’ossessività, impulsività e compulsività.

Consigli per chi è vittima di stalking. Non avere timore di denunciare, non appena si ha contezza di essere vittima di atti persecutori, rivolgetevi alle persone di fiducia e alle forze dell’ordine per denunciare ciò che vi sta turbando. Per la configurazione del reato, infatti, è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori, abbiano un risultato lesivo della serenità psicofisica di chi ne è vittima.

La legge che tutela le vittime di stalking e punisce gli autori di atti persecutori è la n. 38 dell’aprile 2009, derivata dalla conversione del Decreto legge n. 11/23 febbraio 2009: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”. Su questa base è stato istituito il reato di stalking, con l’inserimento dell’art. 612-bis nel Codice Penale.

Per poter denunciare lo stalker, occorre che lo stesso abbia commesso almeno due atti persecutori ai danni della vittima: anche due soli episodi di minacce o di molestia, se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita, sono denunciabili.
La denuncia-querela deve essere presentata entro sei mesi dal verificarsi dell’atto persecutorio.

La pena prevista. La legge sullo stalking prevede la reclusione per il reo  da 1 anno a  6 anni e mezzo.

La pena è aumentata se il fatto è commesso: dal coniuge, anche separato o divorziato; da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima; attraverso strumenti informatici o telematici (WhatsApp, Facebook, Instagram, email, ecc.)La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso con armi o da persona travisata (cioè, che non può essere riconosciuta perché nasconde il viso).

Misure cautelari. La legge prevede alcune misure cautelari a protezione delle vittime.

Infatti, al molestatore potrà essere impedito di avvicinarsi alla vittima e ai luoghi che frequenta, addirittura prevedendo una distanza minima da rispettare.

Un ulteriore aiuto per chi subisce le molestie è la richiesta di ammonimento nei confronti dello stalker.

La vittima potrà rivolgersi alle autorità di Pubblica Sicurezza, e potrà avanzare al Questore, una richiesta di ammonimento nei confronti del persecutore, che verrà chiamato a tenere una condotta conforme alla legge.Se il soggetto ammonito continuerà a molestare la sua vittima le forze dell’ordine interverranno d’ufficio contro di lui.

In questo caso, la pena prevista dall’articolo 612 bis del codice penale è aggravata di almeno un terzo.

Ricapitolando, nel caso in cui si e vittime di un episodio singolo, oppure di più episodi che non diano luogo ad effetti che si protraggono nel tempo, si parla di reati di minaccia, molestia o violenza privata. Nel caso in cui, come esplicitato in questo articolo, le condotte vessatorie sono più di una e si riversano sulla sfera psicologica di chi è vittima, si parla di stalking, di atti persecutori.

In ogni caso, la denuncia di ogni fatto che presupponga un ipotesi di reato, subito o rivolto nei confronti di una persona a noi vicina, va prontamente denunciato alle autorità competenti.


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