Violenza sessuale, revenge porn e sexting: verso un’eccessiva normalizzazione della pornografia?

Violenza sessuale, revenge porn e sexting: verso un’eccessiva normalizzazione della pornografia?

Sommario: 1. Premessa – 2. Un breve excursus storico – 3. Violenza sessuale e revenge porn – 3.1. Cos’è il revenge porn? – 3.2. Cos’è il sexting? – 4. Strumenti di tutela predisposte dal nostro ordinamento – 5. Riflessioni conclusive

 

1. Premessa

L’ormai nota “terrazza Sentimento” ha dato nuovamente la ribalta a temi di grandissima rilevanza quale quello della violenza sessuale.

Eppure molte persone parlano di violenza sessuale, ma pochi conoscono quanto sia stato difficile far diventare la violenza sessuale un reato. Lo stesso vale per il cd. revenge porn e per la nuova frontiera del “sexting”. Quest’ultimi sono fenomeni che si sono fortemente sviluppati attraverso l’utilizzo di internet.

2. Un breve excursus storico

Il reato di stupro, così precedentemente chiamato, era un delitto che offendeva la moralità pubblica e non la persona. Il bene tutelato era la morale pubblica.

Per tantissimi anni, la gravità del reato è stata celata dai cd. matrimoni riparatori, la cui norma è stata abrogata, incredibile ma vero, soltanto pochi anni fa, ossia nel 1981.  L’assurdità del matrimonio riparatore fu rivelata per la prima volta nel 1965 dal coraggioso gesto di una ragazza siciliana, Franca Viola. Rapita ad Alcamo, in provincia di Trapani, Franca, 18 anni, rifiutò le nozze riparatrici e denunciò il suo rapitore, Filippo Melodia, in odor di mafia, e i suoi complici. Il caso sconvolse l’opinione pubblica e, in particolare, quella siciliana: non si era mai vista una “disonorata” sottrarsi al “matrimonio riparatore” violando una consuetudine che dava per scontata la sottomissione delle donne a questo tipo di violenza.

Eppure, ci sono voluti all’incirca vent’anni affinché nel nostro ordinamento venisse varata una legge contro la violenza sessuale in cui il bene giuridico da tutelare non era più la moralità pubblica, ma la vittima della violenza sessuale.

Oggi, il delitto di violenza sessuale è disciplinato all’art. 609-bis c.p.

Questa norma è il frutto di numerose riforme succedutesi negli anni, da ultimo la legge n. 69 del 2019 che ha introdotto molteplici strumenti per rafforzare la tutela di coloro i quali sono vittima di violenza sessuale.

3. Violenza sessuale e revenge porn

Sulla scia della legge 69/2019, si evidenza che una delle principali novità è l’introduzione all’art. 612 ter c.p. del cd. revenge porn. Si tratta del reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti.

Con l’avvento del codice rosso, come sottolineato da molti, si è finalmente data attenzione alla piaga del revenge porn che, purtroppo, ha trovato terreno fertile per la sua diffusione nel mondo del web, whatapp, telegram, instangram ed i vari canali social..

Eppure, non è finita qui, internet ha creato un altro mostro. Recentemente, gli studiosi del diritto ma soprattutto i psicologi, hanno posto l’accento su un’altra piaga “virtuale” che mette in pericolo lo sviluppo emotivo delle nuove generazioni, ossia il “sexting minorile”, un fenomeno così allarmante che ha o potrebbe avere molti profili in comune con il delitto di pedopornografia.

Esaminiamo ora nel dettaglio la disciplina dei reati in oggetto.

L’art. 609 c.p. recita: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

Ebbene, il salto di qualità rispetto alla disciplina previgente è evidente, con questa norma infatti il Legislatore tutela la libertà sessuale della persona e non più la morale pubblica.

Le condotte che vengono perseguite penalmente sono due: la violenza sessuale per costrizione, realizzata per mezzo di violenza, minaccia o abuso di autorità e la violenza per induzione, attuata mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Per atti sessuali, si deve intendere ogni atto comunque coinvolgente la corporeità della persona offesa, e posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona non consenziente. Anche un bacio o un abbraccio sono, quindi, idonei a compromettere la libertà sessuale dell’individuo.

La tutela della vittima è, finalmente, l’unico scopo della norma. Lo dimostrano le recenti sentenze della Cassazione (1)  secondo cui: “In tema di violenza sessuale, anche in caso di solo sopravvenuto dissenso della vittima al rapporto sessuale è legittimo il diniego della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, quando, per i mezzi, le modalità esecutive della condotta, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, e le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, si realizzi una significativa compromissione della libertà sessuale”.

3.1. Cos’è il revenge porn?

Se in tema di violenza sessuale, la giurisprudenza è davvero inesauribile, lo stesso non può dirsi per il nuovo “revenge porn”.

Ultimamente, soprattutto nei social, si parla di questo fenomeno, ma in verità sono ben poche le persone che lo conoscono.

Il revenge porn viene alla ribalta delle cronache quando l’Italia nel 2016 si sveglia con la tragica notizia del suicidio della napoletana Tiziana Cantone, una ragazza trentunenne vittima della diffusione in rete di alcuni video “hard”. Purtroppo, solo con la vicenda di Tiziana Cantone in Italia si sono accesi i riflettori su un fenomeno in netta espansione.

“Revenge porn” è un neologismo, alquanto discusso, con il quale si indica la diffusione di immagini e/o video ritraenti soggetti nudi o intenti a compiere atti sessuali contro la volontà dello stesso.

La statica dimostra che, solitamente, colui che mette in rete questi video e/o immagini è l’ex partner della vittima per “vendicarsi”.

La “revenge pornography” non è un problema isolato, anzi non è esagerato affermare che è uno dei problemi fondamentali delle nuove generazioni “virtuali”.

Le c.d. TIC, ossia le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, attraverso l’uso di smartphone e internet, hanno inasprito l’offensività di tali condotte.

Gli elementi fondamentali che costituiscono questo illecito penale sono: la creazione consensuale di immagini intime o sessuali all’interno di un contesto di coppia, la non consensuale pubblicazione delle stesse da parte di uno dei membri della coppia, la finalità vendicativa del partner che pubblica le immagini dopo la rottura della relazione.

Non è necessario che la pubblicazione avvenga su internet, il materiale può anche essere diffuso inviando i contributi erotici al datore di lavoro oppure al preside della scuola, al fine di far perdere il posto di lavoro.

Un’altra pratica che si sta diffondendo è quella di filmare episodi di violenza sessuale per poi pubblicarli sui siti specializzati, cd. extreme pornography, prospettando alla vittima di divulgare i video in caso di denuncia.

3.2. Cos’è il sexting?

All’espandersi del revenge porn si collega un altro fenomeno allarmante, quello del Sexting. Con questo neologismo si fa riferimento all’invio di messaggi, testi e/o immagini sessualmente espliciti, principalmente tramite il telefono cellulare o tramite internet. Una ricerca condotta da criminologi australiani ha messo in evidenza come il “selfie a sfondo sessuale” è un’attività diffusa sia tra gli adolescenti che tra gli adulti.

Potremmo dire che il sexting è uno step prodromico al revenge porn, poiché molte volte quel selfie intimo scattato ed inviato al patner viene in seguito diffuso in rete in assenza del consenso della parte.

La questione è estremamente delicata, ritenuto che spesso i minori sono autori incoscienti dei questi selfie che, ahimè, potrebbero finire nelle mani dei pedofili.

Numerosi studi dimostrano i gravi danni psicologici che rischiano i minori con l’espandersi di questo assurdo fenomeno; si parla di blocco della crescita, formazione distorta della personalità, ma a destare una fortissima preoccupazione è che questa pratica incosciente si intreccia con i profili di condotte gravissime come la pornografia minorile, punita dal nostro ordinamento all’art. 600-ter c.p.

Il sexting minorile, è bene dirlo, ha messo in crisi il sistema codicistico relativo alla pedopornografia. Le ragioni sono varie: la prima, evitare che un minore possa venir condannato per la semplice ricezione di un’immagine di nudo a pene severe come quella cui all’art.600-quater c.p. e la seconda trovare una soluzione valida per tutelare il minore che aveva inviato la foto ad una sola persona e poi l’immagine viene divulgata in rete senza il suo consenso. La Cassazione in una pronuncia del 2016, aderendo ad un’interpretazione letterale del concetto di “utilizzo” cui all’art. 600-ter, co. 1 c.p. delle SS.UU. del 2000, ha stabilito che non tutti i cd. “selfie pornografici” scattati dai minori possono rilevare ai fini del reato di pedopornografia.

La ragioni di questa decisione sono da rintracciare nella volontà di evitare di esporre a gravissime responsabilità penali solo per un’espressione della loro libertà sessuale.

Quanto detto, dimostra come il quadro di tutela, in simili casi, è alquanto disarticolato. È necessario un intervento legislativo che definisca con chiarezza le condotte penalmente perseguibili soprattutto quando il rischio più alto potrebbero pagarlo i minori.

4. Strumenti di tutela predisposte dal nostro ordinamento

Con l’introduzione del cd. codice rosso con la legge 69/2019 il Legislatore ha cercato di dare delle risposte più certe alle tante vittime di violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, attraverso la previsione di un procedimento accelerato di protezione delle persone lese. Per esempio, alla polizia giudiziaria che acquisisce la notizia di reato, è dato il dovere di riferire immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; ancora, il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa; infine, gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo. In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, da 6 mesi a 12 mesi. Vengono inoltre ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l’ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età. Vengono inasprite le sanzioni già previste dal codice penale: il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette; lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi; la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci; la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14, prima era punita col minimo di sei e il massimo di 12.

5. Riflessioni conclusive

Ad oggi la materia “a sfondo sessuale” nel nostro ordinamento è disciplinata da norme che dettano precisamente, ove possibile, i comportamenti che hanno un rilievo penale e che dunque mettono in pericolo la libertà sessuale delle persone.

È evidente, però, che nonostante siano previste delle pene alquanto aspre per chi si rende responsabile di tali crimini, il fenomeno non accenna a diminuire e ciò alla luce dell’estremo, per non dire quasi assillante, uso di internet che spesse volte non consente agli utenti di prendere realmente coscienza di ciò che stanno facendo all’interno del mondo “virtuale”.

A parer di chi scrive, oltre ad un inasprimento delle pene in funzione deterrente, è necessario recuperare il “senso umano-reale” delle persone. È necessario un lavoro sul piano psicologico principalmente. Il mondo virtuale ha spersonalizzato i rapporti, ancor più i rapporti sessuali, le persone infatti nella maggior parte dei casi, hanno perso il concetto di contatto fisico umano reale e non virtuale, con conseguenze deleterie nei rapporti personali che sfociano nella commissione di reati gravissimi, come quello del revenge porn che colpisce in maniera irreversibile la vita della vittima.

Internet è uno strumento utile sicuramente per molti aspetti, il web ha migliorato la qualità della vita sotto tantissimi profili, ma ha distrutto in modo immutabile il concetto di rispetto della persona, poiché, purtroppo, come dimostrano i casi di cronaca, gli utenti del web perdono il senso stesso della realtà umana redendosi così responsabili di misfatti che ledono le principali libertà delle persone. La mia domanda iniziale ha un senso logico, ritengo infatti che questa eccessiva normalizzazione della pornografia, dove con un semplice click sullo smartphone sono accessibili rapidamente foto e/o video a carattere “hard” fa perdere interamente la comprensione del concetto di riservatezza, riservatezza del proprio corpo, riservatezza nell’intimità di coppia, riservatezza della propria identità in generale. In conclusione, siamo davvero sicuri di voler accettare questa normalizzazione della pornografia alla portata di tutti che, purtroppo, ahimè, sta facendo aumentare notevolmente la commissione di delitti a sfondo sessuale soprattutto via web?

Questo è un campanello d’allarme da non sottovalutare, perché riguarda tutti noi e riguarda le future generazioni che sicuramente sono investite da questa continua evoluzione tecnologica.

Il tempo darà le risposte a questi cambiamenti “sociali e culturali”, l’auspicio è sicuramente quello di recuperare la “gentilezza” dei rapporti umani, come quel semplice gesto d’affetto di un bacio sulla guancia che si davano due innamorati sul ciglio della porta di casa. Questo è il sesso vero, il resto, ahimè, aderisce ad una concezione troppo avanguardista (?) del concetto di rapporto sessuale.


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