Vita da cani in condominio: detenzione di animali domestici e utilizzo di guinzaglio e museruola
Sono numerose le volte in cui gli amanti degli amici a quattro zampe si trovano a dover fronteggiare situazioni spiacevoli all’interno del Condominio in cui vivono, relativamente al disturbo (reale o presunto) che questi ultimi possono apportare agli altri condòmini, talvolta meno predisposti all’amore verso di loro.
Ci occuperemo dunque di chiarire quali sono i comportamenti da tenere all’interno di un Condominio e soprattutto quali sono le regole che la legge stabilisce a tutela di chi detiene un animale e dell’animale stesso, che ricordiamo non possono essere in alcun modo derogate da un regolamento di Condominio.
È pacifico che il proprietario dell’animale da affezione è sempre e comunque responsabile dei suoi comportamenti ai sensi dell’art. 2052 c.c. rubricato “Danno cagionato da animali” e, ai sensi dell’art 1 dell’ordinanza sull’incolumità pubblica del 6 agosto 2013, risponde delle lesioni da questo causate sia civilmente che penalmente, ma fatta questa breve premessa, esponiamo quali sono i dettami del legislatore in materia di detenzione di animali all’interno di un condominio.
Le modifiche più recenti risalgono alla l. n. 210 dell’11 dicembre 2012, la quale ha apportato delle modifiche alla disciplina del condominio all’interno degli edifici.
Con l’art. 6 lett. b della suddetta legge, viene aggiunto il comma 5 all’art. 1138 c.c., rubricato “regolamento di condominio”, che recita “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.”
Conseguentemente, ogni inquilino è assolutamente libero di possedere o detenere all’interno del proprio appartamento cani o gatti e qualsiasi disposizione del regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali domestici in casa o qualsivoglia intervento a discapito dell’animale, come il divieto dell’uso dell’ascensore o delle scale, è nullo e vi è la possibilità per il destinatario del provvedimento di ricorrere al Giudice di Pace entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione o di ricezione di un eventuale documento che riporti i dinieghi suddetti.
In relazione agli spazi comuni, la legge stabilisce che l’animale da affezione debba obbligatoriamente essere tenuto al guinzaglio delle dimensioni di almeno 1,50 metri ma in merito alla museruola non è sempre obbligatorio che il cane la porti.
La normativa di riferimento è l’ordinanza sull’incolumità pubblica del 6 agosto del 2013 (prorogata poi nel 2016)
All’art. 1 vengono indicati i casi in cui la museruola debba essere utilizzata: “Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente”.
Di conseguenza, a parere della scrivente, il proprietario del cane deve sì sempre portare con se la museruola ed utilizzarla in casi di necessità, ma qualora il cane sia tenuto al guinzaglio e dunque sotto il controllo del proprio padrone, non è tenuto a farla obbligatoriamente indossare all’animale negli spazi comuni del condominio, come l’androne o le scale, soprattutto quando il cane si dimostri docile e non di indole aggressiva: del resto la norma è chiara “da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti”
L’eccezione dell’obbligatorietà della museruola viene riscontrata solo per quanto riguarda i cani iscritti alle liste di razze c.d. pericolose, per i quali è previsto che la museruola venga sempre applicata, specialmente se il cane è stato oggetto di segnalazioni alla Asl per disturbi comportamentali e definito pericoloso.
In merito alle immissioni di rumori, il codice civile all’art. 844 stabilisce che possano essere vietate solo qualora superino la normale tollerabilità, di conseguenza i rumori provocati dall’abbaiare del cane possono essere fatti cessare solo qualora questi provochino un disturbo tale da alterare la vita di chi li subisce (per esempio qualora il cane abbai durante le ore notturne in maniera costante) e solo qualora questi malesseri o sofferenze siano essere provate e certificate da un medico o da un ente tecnico apposito.
È altresì pacifico che il proprietario di un animale sia tenuto al rispetto degli altri condòmini, soprattutto in relazione all’utilizzo degli spazi comuni.
L’art. 1102 c.c. stabilisce che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto“.
È dunque necessario che lo spazio comune venga tenuto sempre pulito e che gli animali non rappresentino un pericolo per gli altri e quindi sarà cura del padrone tenere sempre il cane al guinzaglio negli spazi comuni, come stabilito dalla legge, ripulire qualora l’animale sporchi, e far indossare opportunamente la museruola quando ritenga che l’animale possa essere considerato pericoloso nei confronti degli altri.
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Simona Anna Cordaro
Dott.ssa Simona Anna CordaroHa conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2017 presso l'Università degli studi di Palermo.
Ha svolto la pratica forense a Milano occupandosi di diritto civile, in special modo di diritto di famiglia, recupero crediti, responsabilità civile e RC auto.
Ha frequentato il corso di preparazione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense presso la scuola Formazione Giuridica dell'avv. Marco Zincani nella sede di Milano.
Attualmente collabora con studi legali a Milano.
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