Volo cancellato o in ritardo: spetta un risarcimento?
Sommario: 1. Introduzione – 2. La normativa europea e internazionale – 3. I diritti dei passeggeri – 3.1. Negato imbarco – 3.2. Cancellazione del volo – 3.3. Ritardo del volo – 4. La differenza tra rimborso, compensazione pecuniaria e risarcimento
1. Introduzione
Cancellazioni o ritardi dei voli aerei sono all’ordine del giorno. Chiunque potrebbe trovarsi nella spiacevole situazione di arrivare all’aeroporto e trovare sul tabellone, accanto al proprio numero di volo, la scritta “delayed” o, peggio ancora, “cancelled”. Ebbene, quali diritti può vantare il passeggero in tali casi?
2. La normativa europea e internazionale
La normativa più rilevante in materia è costituita dalla Convenzione di Montreal del 1999 (ratificata dall’Italia con Legge 10 gennaio 2004 n. 12), che concerne il c.d. trasporto aereo internazionale, e dal Regolamento CE n. 261/2004, che ha istituito regole valevoli in ambito comunitario.
Per essere più precisi, e focalizzando l’attenzione su quest’ultima fonte del diritto, va specificato che il Regolamento in parola si applica: a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro dell’UE; b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro dell’UE, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.
Per completare il quadro, dipoi, bisogna necessariamente tener conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE che, come si dirà, con importanti pronunce sul tema ha contribuito a delineare e – se vogliamo – ad innovare la normativa de qua.
3. I diritti dei passeggeri
Al fine di enucleare quali siano i diritti dei passeggeri in caso di inconvenienti connessi ai voli aerei occorre esaminare distintamente le diverse ipotesi che si potrebbero verificare. Il Regolamento CE n. 261/2004, infatti, opera una distinzione tra: 1) negato imbarco; 2) cancellazione del volo; 3) ritardo del volo.
3.1. Negato imbarco
Partendo dalla prima situazione, va detto che l’art. 4 del Regolamento comunitario prende in considerazione il fenomeno del c.d. overbooking. Si tratta, in sostanza, di quella prassi seguita dalle compagnie aeree di accettare un numero di prenotazioni superiore ai posti realmente disponibili su quel dato volo aereo. Ciò, in quanto i vettori aerei prevedono o – piuttosto – sperano che un certo numero di passeggeri rinunci al volo prima della partenza (in tal modo, le compagnie aeree riescono tendenzialmente ad assicurarsi che i propri voli siano sempre al completo). Tuttavia, qualora il numero delle rinunce sia inferiore rispetto a quello delle prenotazioni in eccesso e, dunque, non vi siano posti a sufficienza per il volo in questione, ecco che si verifica il negato imbarco, in relazione al quale il Regolamento comunitario interviene per disciplinare come debbano comportarsi le compagnie aeree e quali siano i diritti dei passeggeri.
Ebbene, si prevede, in particolare, che qualora una compagnia aerea ritenga di dover negare l’imbarco a un certo numero di passeggeri essa debba in primo luogo fare appello a volontari che siano disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di determinati benefici. In tal caso, gli eventuali volontari – in aggiunta ai benefici concordati con il vettore aereo – potranno altresì beneficiare dell’assistenza di cui all’art. 8 del Regolamento CE, ovverosia ottenere il rimborso del prezzo pieno del biglietto oppure, in alternativa, l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale.
Nel caso in cui, poi, il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l’imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo potrà negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti. In tal caso, tuttavia, la compagnia aerea dovrà provvedere immediatamente a versare ai passeggeri rimasti a terra la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento, oltre che prestare loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9. Vedremo fra poco, nel dettaglio, che cosa prevedono tali norme, che riguardano anche gli ulteriori casi che ci accingiamo ad esaminare.
3.2. Cancellazione del volo
L’art. 5 del Regolamento comunitario prende in considerazione l’ipotesi della cancellazione del volo.
In tal caso, si prevede che ai passeggeri interessati debba essere offerta l’assistenza di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento, nonché essere corrisposta la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 (fatte salve le eccezioni di cui diremo appresso).
Vediamo nel dettaglio che cosa sanciscono tali disposizioni.
All’art. 8 del Regolamento si è già fatto riferimento in relazione al negato imbarco: tale norma stabilisce che al passeggero deve essere offerta la scelta tra il rimborso (entro sette giorni) del prezzo pieno del biglietto e l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale (non appena possibile oppure ad una data successiva di suo gradimento).
L’art. 9 del Regolamento CE, invece, prevede tutta una serie di servizi che devono essere messi gratuitamente a disposizione dei passeggeri, come ad esempio la possibilità di effettuare chiamate telefoniche o inviare messaggi di posta elettronica, usufruire di pasti e bevande e – in caso di volo alternativo, quando l’orario di partenza del nuovo volo è successivo di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato – anche di ottenere una sistemazione in albergo.
L’art. 7 del Regolamento comunitario, infine, prevede che i passeggeri hanno diritto ad una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 km; b) 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km; c) 600 euro per tutte le altre tratte.
Vi può essere, tuttavia, una riduzione del 50% della compensazione pecuniaria nei casi in cui ai passeggeri sia offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo (a norma dell’art. 8) se l’orario di arrivo di tale volo: a) non supera di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km, l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato; b) non supera di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km, l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato; c) non supera di quattro ore, per tutte le altre tratte aeree, l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato.
Va detto, inoltre, che in caso di cancellazione del volo la compensazione pecuniaria non spetta qualora i passeggeri: 1) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; 2) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; 3) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
Infine, l’art. 5 del Regolamento CE stabilisce espressamente che il vettore aereo non è tenuto a corrispondere la compensazione pecuniaria qualora possa dimostrare che la cancellazione del volo è riconducibile a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Tra le situazioni che possono portare alla configurazione di circostanze eccezionali – da valutarsi sempre caso per caso – si possono far rientrare, a titolo meramente esemplificativo, condizioni meteorologiche tali da risultare incompatibili con l’effettuazione del volo, rischi per la sicurezza e (ma solo in determinate ipotesi) scioperi. Si tratta, in altri termini, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, di tutte quelle situazioni non inerenti al normale esercizio dell’attività dei vettori aerei e che sfuggono al loro effettivo controllo.
3.3. Ritardo del volo
L’art. 6 del Regolamento CE n. 261/2004 disciplina, infine, l’ipotesi del ritardo del volo.
Si prevede, in particolare, che ai passeggeri spettino i diritti di cui subito si dirà se il volo è in ritardo, rispetto all’orario di partenza previsto, di: a) due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; b) tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; c) quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree.
Ebbene, in tali ipotesi il vettore aereo deve prestare ai passeggeri l’assistenza di cui all’art. 9 (e, dunque, fornire gratuitamente pasti e bevande, far effettuare gratuitamente chiamate, ecc…) e – quando il ritardo è di almeno 5 ore – anche l’assistenza di cui all’art. 8, paragrafo 1, lettera a), ovverosia rimborsare il prezzo pieno del biglietto, entro sette giorni, per la parte di viaggio non effettuata.
Come si accennava in apertura, peraltro, sul tema bisogna anche tenere conto degli importanti interventi interpretativi della Corte di Giustizia dell’UE, che a partire dalla sentenza C‑402/07 del 2009 (c.d. sentenza Sturgeon) hanno ampliato i confini della tutela accordata ai passeggeri.
Nella suddetta sentenza, infatti, si è statuito che – fermo restando che in linea di principio un volo ritardato non può mai essere considerato un volo cancellato (sono, cioè, due cose ontologicamente diverse) – “i passeggeri il cui volo è stato cancellato e quelli vittima di un ritardo del volo subiscono un danno analogo, consistente in una perdita di tempo, e si trovano pertanto in situazioni paragonabili ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 del regolamento n. 261/2004”. Di conseguenza, poiché ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento comunitario in caso di cancellazione del volo spetta ai passeggeri la compensazione pecuniaria a meno che sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto – e, quindi, viene conferito il diritto alla compensazione pecuniaria quando essi subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore rispetto alla durata che era stata originariamente prevista dal vettore – ecco che la Corte europea ha ritenuto che anche in caso di volo in ritardo di tre ore o più debba essere accordata ai passeggeri la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento. Diversamente, infatti, si creerebbe una disparità di trattamento che non trova alcuna obiettiva giustificazione. Anche in caso di ritardo, peraltro, la compensazione pecuniaria non è dovuta se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo stesso è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo.
4. La differenza tra rimborso, compensazione pecuniaria e risarcimento
Un ultimo aspetto da evidenziare è quello relativo alla sostanziale differenza fra tre concetti che spesso vengono confusi, ma che in realtà individuano tre istituti giuridici ben distinti.
Una cosa, infatti, è il rimborso del prezzo del biglietto, altra cosa la compensazione pecuniaria, e altra cosa ancora, infine, il risarcimento dei danni.
Come abbiamo visto, l’art. 8 del Regolamento CE n. 261/2004 prevede l’istituto del rimborso, stabilendo che, qualora sia fatto riferimento a tale articolo, al passeggero è offerta la scelta tra l’imbarco su un volo alternativo o il rimborso – appunto – del prezzo pieno del biglietto (allo stesso prezzo al quale era stato acquistato). Come è evidente, dunque, l’istituto in parola è volto semplicemente a restituire al passeggero quanto aveva pagato, a fronte della successiva mancata fruizione del servizio.
Diversamente, la compensazione pecuniaria è qualcosa di differente e in più rispetto al mero rimborso. La ratio della compensazione pecuniaria, infatti, è quella di ristorare il passeggero per la perdita di tempo e per i disagi subiti a causa della cancellazione o di un ritardo del volo. La compensazione pecuniaria può essere in un certo senso ritenuta una sorta di risarcimento per un “danno in re ipsa” per i disagi ed il tempo perduto, che viene per così dire forfettizzato.
Ciò, tuttavia, non esclude certo che si possa comunque richiedere il risarcimento per un danno ulteriore rispetto a quello in qualche modo ristorato con la compensazione pecuniaria. L’art. 12 del Regolamento CE n. 261/2004, infatti, fa espressamente salva la possibilità per i passeggeri di richiedere un “risarcimento supplementare”. A tal proposito, peraltro, è opportuno precisare che tale danno – ulteriore rispetto a quello insito nella perdita di tempo in sé e per sé considerata – dovrà senz’altro essere provato. A differenza di quanto avviene in relazione alla compensazione pecuniaria, dunque, in questo caso incombe sul passeggero l’onere di fornire la dimostrazione di aver subito un danno (ulteriore) a causa della cancellazione o del ritardo del volo.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
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Avv. Michael Costantini
Avvocato con Studio in Pisa, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Pisa.
Esercito la professione forense con particolare riferimento al settore del diritto civile, ed in specie con riguardo alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, alle procedure esecutive, alla contrattualistica, nonché al diritto delle nuove tecnologie.
Attraverso mirate attività di formazione e mediante la concreta esperienza professionale ho maturato specifiche competenze nella contrattualistica informatica, nella materia del diritto d’autore e proprietà industriale, oltre che nella materia del diritto vitivinicolo.
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