Volo cancellato per sciopero: il recente intervento della Corte di Giustizia UE
Sommario: 1. Il Regolamento CE 261/04 e la “circostanza eccezionale” – 2. I precedenti della Corte di Giustizia UE – 2.1 La sentenza sul cd. “sciopero selvaggio” – 2.2 La sentenza sullo sciopero dei piloti organizzato nel rispetto della Legge – 3. La sentenza della Corte di Giustizia UE del 6 ottobre 2021 – 4. Conclusioni
1. Il Regolamento CE 261/04 e la “circostanza eccezionale”
Il Parlamento Europeo e il Consiglio, nell’ottica di garantire una maggiore e migliore tutela dei diritti della parte debole del contratto di trasporto aereo di persone, hanno emanato nel 2004 il Regolamento 261. Tale impianto normativo contempla una serie di diritti in favore del passeggero aereo che subisce disservizi prima e/o durante il volo. In particolare, le fattispecie, sfavorevoli al passeggero, prese in considerazione dal legislatore europeo sono: la cancellazione, il ritardo del volo e il negato imbarco. Per ognuna di queste spiacevoli situazioni vengono riconosciute al passeggero situazioni giuridiche soggettive che eliminano lo squilibrio contrattuale passeggero-vettore.
Una delle novità introdotte dal predetto Regolamento è sicuramente quella della compensazione pecuniaria: si tratta di un risarcimento forfettario che viene liquidato in favore del passeggero al verificarsi di determinate condizioni previste dal Regolamento stesso. La ratio della compensazione pecuniaria è quella di ristorare il tempo perso dal passeggero quando il volo viene cancellato, oppure ritardato di oltre tre ore (come stabilito dalla Corte di Giustizia UE) o quando al passeggero viene negato l’imbarco per overbooking (sovraprenotazione dei posti effettivamente disponibili sull’aeromobile). Il valore della compensazione pecuniaria varia a seconda della lunghezza ortodromica della tratta del volo: euro 250,00 per tratte inferiori a 1500 chilometri, euro 400,00 per tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri ed euro 600,00 per tratte superiori a 1500 chilometri.
Secondo quanto previsto dall’articolo 5 comma 3 del Regolamento CE 261/04 la compensazione pecuniaria non spetta al passeggero se il vettore aereo dimostra che la cancellazione (e dunque anche il ritardo oltre le tre ore) è imputabile ad una “circostanza eccezionale”, ossia ad un evento di forza maggiore non dipendente dalla volontà del vettore e da esso non controllabile.
Il Regolamento in questione non contiene un elenco tassativo ed esaustivo delle circostanze eccezionali, ma affida, indirettamente, il compito di individuarle alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Ciò nonostante, il considerando (14) del Regolamento cita tra le circostanze, lo sciopero, che si può ripercuotere sull’attività del vettore aereo.
Su tale ultima questione è stata chiamata a pronunciarsi diverse volte la Corte di Giustizia, come dimostra la recente sentenza del 6 ottobre 2021.
2. I precedenti della Corte di Giustizia UE
2.1 La sentenza sul cd. “sciopero selvaggio”
Nel 2017 la Corte di Giustizia è stata adita dal Tribunale di Hannover in merito alla qualificazione come circostanza eccezionale dello sciopero selvaggio adottato da alcuni dipendenti della compagnia aerea TUIfly, dopo che la stessa aveva annunciato a sorpresa una ristrutturazione dell’impresa. Per la Corte di Giustizia la ristrutturazione fa parte delle normali misure della gestione dell’impresa e, pertanto, non è da escludere che il personale possa venire a trovarsi in conflitto con il vettore in merito a tale decisione. In caso di conflitto i lavoratori possono decidere di porre in essere uno sciopero, senza che lo stesso venga proclamato dalle organizzazioni sindacali poiché si tratta di una reazione immediata all’annuncio a sorpresa del vettore. Pertanto, con sentenza del 17 aprile 2018, la Corte ha stabilito che lo sciopero selvaggio, che trae origine da un annuncio a sorpresa da parte di un vettore aereo di ristrutturazione dell’impresa, non è qualificabile come circostanza eccezionale, considerato che lo sciopero è conseguenza diretta di un’azione posta in essere dal vettore, di una scelta dipendente dalla propria volontà. Il passeggero aereo, il cui volo è stato cancellato o ritardato di tre o più ore a causa di uno sciopero selvaggio del personale della compagnia aerea, ben può reclamare la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/04.
2.2 La sentenza sullo sciopero dei piloti organizzato nel rispetto della Legge
Un Tribunale svedese nel 2020 ha invocato l’intervento della Corte di Giustizia UE in relazione alla questione se un vettore aereo può invocare lo sciopero dei propri piloti per andare esente dal pagamento della compensazione pecuniaria per volo cancellato o in ritardo di tre o più ore. In particolare, il caso da cui traeva origine la questione riguardava lo sciopero posto in essere dai piloti della compagnia aerea SAS dopo che erano fallite le trattative per la modificazione delle condizioni del contratto di lavoro, come l’aumento della retribuzione. Lo sciopero era stato indetto dalle sigle sindacali svedesi e aveva inficiato la regolare operatività dei principali voli della SAS nel periodo compreso tra la fine di aprile e l’inizio di maggio 2019. L’astensione dal lavoro aveva comportato la cancellazione di circa quattromila voli.
Per la Corte di Giustizia UE, lo sciopero è un evento inerente al normale esercizio dell’attività d’impresa da parte del vettore aereo. Pertanto, uno sciopero dei piloti diretto ad ottenere un aumento salariale e migliori condizioni di lavoro non costituisce un evento eccezionale, non controllabile dal datore di lavoro. Quest’ultimo, infatti, gode della possibilità di venire incontro alle esigenze del proprio personale ed evitare ripercussioni sulla propria attività d’impresa, avvalendosi dello strumento della negoziazione. Se il vettore non negozia le pretese dei propri piloti, questi hanno diritto ad astenersi dal lavoro fin tanto che non si giungerà ad accordo soddisfacente per entrambe le parti. Il vettore che non si adopera per scongiurare cancellazioni e ritardi dei voli, conseguenti ad uno sciopero organizzato dei propri piloti per rivendicazioni salariali, ha l’obbligo di ristorare i danni patiti dai passeggeri attraverso lo strumento della compensazione pecuniaria (Sentenza CGUE 23 marzo 2021).
3. La sentenza della Corte di Giustizia UE del 6 ottobre 2021
Con la sentenza del 6 ottobre 2021, la Corte ha risposto alla questione pregiudiziale sollevata da un Tribunale austriaco in merito alla qualificazione come circostanza eccezionale dello sciopero del personale di una società figlia per solidarietà con il personale della società madre. In particolare, le due compagnie aeree coinvolte sono Lufthansa ed Eurowings: la prima è la società madre, la seconda è la società figlia. Il 20 ottobre 2019 il personale della compagnia Lufthansa ha posto in essere uno sciopero che era stato proclamato dalle organizzazioni sindacali il 14 ottobre 2019 ed era programmato dalle 05.00 alle 11.00. In data 18 ottobre 2019 aderisce a tale sciopero anche il personale di Eurowings per solidarietà con il personale della società madre. Lo sciopero si è protratto fino alla mezzanotte, pur essendo programmato fino alle undici del mattino. La Corte ha argomentato partendo dalla propria decisione del 23 marzo 2021, in cui ha evidenziato come lo sciopero del personale inerisca alla normale attività d’impresa del vettore aereo. Medesimo discorso ha valenza nel caso in cui lo sciopero venga effettuato da parte del personale di una compagnia aerea figlia per solidarietà con il personale della compagnia aerea madre. Infatti, essendo le due società sottoposte alla medesima politica aziendale, non è improbabile che il personale della compagnia aerea figlia si unisca allo sciopero del personale della compagnia aerea madre al solo fine di rafforzare le rivendicazioni salariale di tali ultimi soggetti. Pertanto, è legittima la richiesta di compensazione pecuniaria avanzata dal passeggero il cui volo è stato cancellato o ritardato di tre o più ore a seguito dello sciopero di solidarietà a cui hanno aderito i lavoratori della compagnia aerea figlia per sostenere le richieste avanzate nei confronti del datore di lavoro da parte dei lavoratori della compagnia aerea madre.
4. Conclusioni
Le tre sentenze qui commentate evidenziano come sia variegato e complesso il mondo del trasporto aereo di persone posto che esso coinvolge una serie di fattori che non sono prevedibili a priori da parte del legislatore. Pertanto, ben vengano le pronunce giurisprudenziali, le quali tassello dopo tassello completano il quadro incerto e sempre aperto dei diritti reclamabili da parte degli utenti del trasporto aereo. Nello specifico l’indicazione generica dello sciopero, quale circostanza eccezionale inserita dal legislatore europeo nel Regolamento in questione, assume sempre più una veste specifica, che agevola gli operatori del diritto nella valutazione della legittimità delle pretese fatte valere dalle parti in gioco. Il passeggero aereo con il proliferare di provvedimenti, come quelli sopra menzionati, acquisisce sempre più consapevolezza dei propri diritti e, dunque, delle strade da intraprendere nel caso in cui questi gli vengano negati.
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Avv. Luca Vancheri
Sono un avvocato con esperienza pluriennale nel settore del diritto dei trasporti, condominiale, dei contratti e della responsabilità civile.
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