Vuoi aprire un’impresa negli Stati Uniti? Ecco i modelli societari più adatti
a cura di Vincenzo Tomasello
Il mercato statunitense: un’opportunità per le imprese italiane
Gli Stati Uniti, con un Prodotto Interno Lordo pari ad oltre 17 trilioni di dollari ed un mercato di oltre 300 milioni di consumatori, costituiscono la prima economia al mondo [1].
La straordinaria forza dell’economia statunitense si accompagna ad un mercato estremamente competitivo che premia innovazione, dinamismo, efficienza e produttività, ma esige al contempo la conoscenza approfondita ed il rispetto rigoroso di un insieme complesso di regole.
Il mercato statunitense mantiene – e manterrà nel prossimo futuro – una posizione dominante nei mercati globali, continuando a fornire alle imprese italiane significative opportunità d’investimento e di espansione commerciale.
In quest’ottica, l’esportazione diretta, senza l’impiego di intermediari, costituisce una delle soluzioni più comuni adottate dagli operatori italiani orientati verso il mercato americano, anche alla luce del fatto che tale soluzione richiede nella maggior parte dei casi modesti investimenti di capitale.
Peraltro, proprio perché svolta a livello internazionale, presenta peculiarità, operative e legali, con le quali l’imprenditore italiano deve necessariamente confrontarsi. Difatti, nella fase della pianificazione di un programma di vendite diretto al mercato statunitense, è opportuno che l’operatore italiano verifichi se esistano regole che, direttamente o indirettamente, disciplinino il settore di appartenenza (c.d. “regole di settore”)[2] .
Anche la scelta dell’imprenditore italiano di costituire sul territorio statunitense una propria presenza stabile non può prescindere da un’attenta valutazione degli aspetti giuridici e operativi delle varie forme d’impresa utilizzabili, nonché da un accurato esame delle implicazioni di natura fiscale legate alle varie alternative a disposizione.
Difatti, come vedremo in seguito, sono spesso considerazioni di natura fiscale che impongono una determinata scelta circa le modalità di costituzione di una presenza stabile negli Stati Uniti da parte di un’impresa italiana.
Costituire una società negli USA
L’impresa italiana che ha interesse ad entrare nel mercato statunitense mediante una propria presenza stabile sul territorio può procedere principalmente in due modi: tramite l’istituzione di una sede secondaria ovvero attraverso la costituzione di una società sussidiaria.
Dal punto di vista legale, la sede secondaria non è dotata di autonomia giuridica, configurandosi piuttosto come una mera articolazione dell’impresa madre.
L’impresa che opta per questa alternativa mantiene un ampio potere di controllo sulle attività della sede secondaria ed una notevole flessibilità a livello gestionale, ma, a fronte di questo vantaggio, assume la responsabilità patrimoniale per tutte le operazioni messe in essere in territorio dalla sede secondaria.
Per operare negli Stati Uniti tramite una sede secondaria è, di regola, sufficiente ottenere un’autorizzazione dall’autorità competente nello Stato in cui la sede viene istituita.
La società sussidiaria è, invece, un ente giuridico autonomo rispetto all’impresa madre. Nonostante non abbia lo stesso potere di controllo e la stessa flessibilità gestionale della sede secondaria, tale struttura, a seconda della forma adottata, può offrire il notevole vantaggio della responsabilità limitata.
Per quanto concerne i modelli legali predisposti dall’ordinamento americano, negli Stati Uniti, come in Italia, l’esercizio dell’attività d’impresa può assumere diverse forme societarie. All’impresa individuale (sole propietorship) si contrappongono le società, quali le partnership, le corporation e le limited liability company (LLC).
In linea di principio, le forme organizzative dell’attività d’impresa trovano la propria regolamentazione nella legislazione dei singoli Stati della federazione nel quale la società viene costituita.
Tuttavia, l’esigenza di armonizzare i sistemi giuridici degli Stati federati ha indotto le varie legislazioni statali ad ispirarsi a un corpo di regole societarie (ilModel Business Corporation Act) predisposto dal Consiglio Nazionale Forense (American Bar Association) a cui i diversi Stati federati possono attingere, in modo da uniformare il più possibile le singole legislazioni statali.
È da notare, inoltre, che le imprese costituite secondo le leggi di uno Stato possono legalmente operare in altri Stati solo previo ottenimento di un’apposita autorizzazione (certificate of authority) da parte di quest’ultimi [3] .
All’interno del presente articolo, si focalizzerà l’attenzione sulle principali caratteristiche dei due modelli maggiormente utilizzati dagli operatori italiani che intendono internazionalizzare la propria impresa costituendo una presenza stabile sul territorio statunitense: la corporation e la limited liability company.
La corporation
Tale modello è principalmente contraddistinto dalla limitazione della responsabilità dei soci (shareholders) al valore dei beni conferiti in società. In altri termini, salvo casi eccezionali [4] , per i debiti sociali risponde solamente la società con il proprio patrimonio, e non i singoli soci personalmente.
Il procedimento costitutivo delle corporation si articola sostanzialmente in due fasi: la stipulazione dell’atto costitutivo (certificate of incorporation) e la registrazione dello stesso presso l’autorità statale competente [5] .
Il certificate of incorporation viene stipulato e sottoscritto da coloro che assumono l’iniziativa per la costituzione della società (incorporator) e, per essere valido, deve indicare una serie di elementi essenziali tassativamente individuati dalla legge [6] .
In merito al valore del capitale sociale, si segnale che le legislazioni statali di quasi tutti gli Stati americani non prevedono un ammontare minimo.
Una volta redatto, il certificate of incorporation viene depositato presso l’autorità statale competente per la registrazione, che rappresenta l’atto conclusivo del procedimento di costituzione con il quale la società viene ad esistenza.
Dopo essere stata costituita, la corporation deve essere organizzata. Normalmente, il procedimento organizzativo ha inizio con l’assemblea dei soci che ha ad oggetto l’adozione dello statuto sociale (bylaws). Tale documento, il quale contiene le norme relative al funzionamento societario, è un atto puramente interno alla corporation il quale non viene sottoposto ad alcuna forma di registrazione e il cui contenuto non è pertanto accessibile da parte di terzi [7] .
Al termine di tale procedimento, la società risulta dotata di tre distinti organi, ciascuno investito per legge di proprie specifiche funzioni e competenze: glishareholders, il board of directors (ovvero, in alternativa al CdA, un amministratore unico) e gli officer.
Gli shareholders, nonostante detengano collettivamente la proprietà della società, non possiedono alcun potere amministrativo o di rappresentanza, svolgendo funzioni esclusivamente deliberative con competenze circoscritte alle decisioni di maggiore rilievo della vita sociale [8] .
Possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche, per cui anche una società di capitali di diritto italiano può possedere, anche da sola, unacorporation statunitense.
Inoltre, si segnala come, diversamente da quanto previsto per una società per azioni italiana, la legge americana generalmente permette agli shareholders di conferire al board of directors il potere di adottare qualunque modifica deibylaws.
Il board of directors è l’organo cui spetta istituzionalmente la determinazione della politica generale e dell’organizzazione della società. I membri devono essere persone fisiche, possono essere anche soci e non è necessario che abbiano la cittadinanza americana oppure la residenza o il domicilio negli Stati Uniti.
Agli officer, infine, spetta il potere di manifestare all’esterno la volontà della società con effetti vincolanti per quest’ultima, esercitando l’amministrazione ordinaria dell’attività d’impresa [9] .
La limited liability company (LLC)
La limited liability company è una forma ibrida di società che condivide con lacorporation il carattere della responsabilità limitata dei soci (members) e con lapartnership, come vedremo nel paragrafo successivo, la mancanza di una tassazione a livello societario.
Il procedimento di costituzione si articola normalmente, come per lecorporation, nelle due fasi di stipulazione dell’atto costitutivo (articles of organization) e nella registrazione dello stesso presso l’autorità statale competente.
Una peculiarità consiste nel fatto che gli articles of organization, per essere considerati validi, devono indicare quali elementi essenziali – oltre a quelli previsti per i bylaws – anche la struttura del management, indicando se l’amministrazione della società verrà condotta direttamente da uno o più soci o se verrà invece affidata a uno o più manager, nonché i soggetti ai quali spetta la rappresentanza della società.
Dopo la costituzione, i members stipulano un accordo (operating agreement) con il quale regolano gli aspetti fondamentali della vita della società.
Conclusione: analisi comparativa tra i due modelli e aspetti fiscali
A seguito di questa breve disamina sulle modalità di costituzione e sulle principali caratteristiche di funzionamento di corporation e limited liability company, è possibile tracciare un riepilogo comparatistico tra i due modelli societari.
Si tratta certamente di due tipi legali estremamente facili da costituire – anche con riguardo alle tempistiche – poco costosi da avviare e che godono del beneficio della responsabilità limitata dei soci.
In particolare, quest’ultima caratteristica ha reso tali forme societarie strumenti molto diffusi tra gli operatori economici italiani che intendono orientarsi verso il mercato statunitense, beneficiando così della responsabilità limitata.
Ad eccezione di qualche minima differenza a livello organizzativo e di controllo, la distinzione fondamentale, che influenza nel concreto l’investitore italiano nella scelta di uno piuttosto che dell’altro modello, consiste negli aspetti fiscali relativi alla tassazione.
Difatti, per quanto il peso della tassazione sia sostanzialmente il medesimo, circa il 35% sull’utile imponibile, è prevista una diversa modalità di tassazione: mentre la LLC è tassata in “trasparenza”, nella corporation le imposte gravano direttamente in capo alla società.
La LLC non è dunque tassata come un’entità a sé stante ma, come accade per lepartnership, le imposte vengono imputate direttamente in capo ai soci, generalmente in proporzione alla quota da ciascuno posseduta.
Da ciò deriva una semplificazione dal punto di vista contabile dal momento che la LLC non è tenuta alla presentazione del bilancio annuale. Difatti, gli utili vengono fiscalmente imputati direttamente in capo ai soci che, successivamente, saranno singolarmente tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi come persona fisica, includendo all’interno della stessa un apposito riquadro con l’indicazione dei redditi derivanti dalla sua partecipazione alla compagine societaria [10] .
Al contrario, la corporation è soggetta a una doppia tassazione: la prima, come entità giuridica a sé stante, sull’utile netto imponibile (income); la seconda, in capo ai redditi percepiti dai singoli soci, che si ricavano dall’utile distribuito presentato in dichiarazione.
Sotto tali aspetti, propendere per la costituzione di una LLC potrebbe rappresentare un vantaggio qualora si intendesse dedurre le perdite dalle imposte dei singoli members, dal momento che sono gli unici soggetti ad essere tassati in tale modello societario.
Tuttavia, se il volume d’affari è abbastanza elevato, propendere per unacorporation darebbe maggiori garanzie e sicurezza per l’investimento.
Difatti, la LLC presenta gravi limiti derivanti dal fatto che, dal momento che non è prevista la figura degli shareholders, non possono partecipare investitori esterni e, soprattutto, non possono essere quotate in borsa.
Inoltre, dal punto di vista organizzativo, la corporation ha una struttura articolata sulla falsariga di una società per azioni di diritto italiano, di cui presenta le figure degli azionisti (shareholder), degli amministratori (officer) e di un consiglio d’amministrazione (board of directors) o di un amministratore unico (sole director).
La valutazione, in definitiva, andrà effettuata sulla base del tipo di business che si vuole sviluppare e implementare negli Stati Uniti e in considerazione della struttura legale già eventualmente presente in Italia.
[1] I dati sono stime del Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Database, elaborate nell’ottobre 2013.
[2] Quali, a titolo esemplificativo, la responsabilità per danno da prodotti, i controlli sulla qualità dei prodotti esportati, le regole sul confezionamento e l’etichettatura, e via dicendo. Ciò a ragione del fatto che il sistema giuridico statunitense è particolarmente attento alla tutela dei consumatori contro i danni causati da prodotti difettosi.
[3] Difatti, gli ordinamenti giuridici dei vari Stati della federazione definiscono le società costituite in base alle leggi di uno degli Stati americani società estere (foreign entity). Tuttavia, principi di diritto costituzionale federale limitano la libertà dei singoli Stati di adottare leggi volte a ostacolare le attività commerciali di imprese costituite secondo le leggi di altri Stati.
[4] Si veda la dottrina del piercing the corporate veil che, facendo leva sull’abuso della personalità giuridica, individua in particolari situazioni nei soci, negli amministratori o nella società controllante i soggetti responsabili nei confronti di terzi per le azioni della società. Fra i principali fattori di tale dottrina rientrano: la sottocapitalizzazione della società; l’inosservanza di prescrizioni previste dalla legge, quali, ad esempio, il regolare svolgimento delle assemblee annuali dei soci e degli amministratori, la tenuta di apposite scritture contabili; la mancata separazione del patrimonio della società da quello personale dei soci; l’utilizzo da parte della società controllante finanziatrice dei beni della società controllata.
[5] Di norma, il Department of State
[6] Tali elementi sono: la denominazione sociale; l’oggetto sociale (si precisa che, in molti Stati, la legge permette di determinare l’oggetto in modo generico attraverso l’adozione nel certificate of incorporation di una clausola che consenta alla costituenda società di svolgere qualsiasi attività purché sia lecita); la circoscrizione nella quale la sede sociale verrà stabilita; il numero e la classe delle azioni che la società potrà emettere (stock); la designazione del Segretario di Stato, l’entità che svolge la funzione di ricevere le notificazioni degli atti giudiziari rivolti nei confronti della società (si sottolinea che non tutti gli Stati richiedono tale designazione come elemento essenziale del certificate of incorporation, dal momento che alcuni richiedono che venga nominato un semplice domiciliatario nella Stato di appartenenza).
[7] Il procedimento solitamente si conclude, a seguito della ratifica dei bylaws e della nomine delle cariche sociali, con la prima assemblea degli shareholders nella quale vengono confermate le delibere precedentemente adottate.
[8] Quali, ad esempio, nomina e revoca dei membri del board of directors, modificazioni del certificate of incorporation e via dicendo.
[9] Le figure principali di officer sono: il presidente (president), rivestito di poteri amministrativi ordinari e di rappresentanza di carattere generale; il segretario (secretary), normalmente investito della responsabilità della tenuta delle scritture contabili; il tesoriere (treasurer), preposto alla cura della gestione finanziaria dell’impresa.
[10] In termini pratici, il socio italiano di una LLC americana dovrà richiedere il cosiddetto ITIN (equivalente americano del codice fiscale italiano) e dovrà presentare la dichiarazione dei redditi negli USA (US Tax Return) come persona fisica. Al tempo stesso dovrà dichiarare il reddito percepito anche in Italia: poiché esiste una Convenzione internazionale tra Italia e Stati Uniti contro la doppia imposizione (ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 20), la persona fisica italiana riceverà un credito di imposta a valere sulla dichiarazione dei redditi italiana per le tasse pagate negli Stati Uniti.
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Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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