Decreto PA 2025 e nuove regole: votata la fiducia sul decreto pubbliche amministrazioni

Decreto PA 2025 e nuove regole: votata la fiducia sul decreto pubbliche amministrazioni

Sommario: 1. Sospensione della norma “taglia-idonei” per le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025, nonché per le graduatorie di concorsi banditi nel 2025 – 2. Durata delle graduatorie negli enti locali – 3. Scorrimento delle graduatorie e assunzione degli idonei – 4. Modifica delle procedure di formazione delle graduatorie – 5. L’introduzione della figura del social media e digital manager – 6. Conclusione

 

Nella seduta di martedì 23 aprile la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto 14 marzo 2025, n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni”, c.d. Decreto PA.

Come noto, il Decreto PA è un provvedimento, articolato in tre aree principali – reclutamento, organizzazione e funzionalità – che intende rispondere concretamente alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e rafforzare il legame tra istituzioni, cittadini e imprese.

In sede di conversione in legge del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25  sono state previste alcune modifiche di rilievo, delle quali si dà di seguito puntuale illustrazione. Il provvedimento ora passerà all’esame del Senato.

1. Sospensione della norma “taglia-idonei” per le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025, nonché per le graduatorie di concorsi banditi nel 2025

All’articolo 4, comma 9, del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, è previsto che “Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Come noto, l’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prescrive che “Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso”. La disposizione del Decreto PA, pertanto, ha previsto così la sospensione dell’applicazione della c.d. taglia-idonei per tutti i concorsi conclusi nel 2024 e nel 2025, nonché per le graduatorie relativi ai concorsi banditi nell’anno 2025, consentendo un pieno utilizzo delle graduatorie già esistenti.

2. Durata delle graduatorie negli enti locali

L’articolo 3 rubricato “Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in materia di incompatibilità dei componenti di organi collegiali cessati dall’incarico” del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 interviene, tra l’altro, anche nella problematica relativa alla durata delle graduatorie per gli enti locali che ha generato non poche problematiche in merito al ad un mancato coordinamento tra il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (di seguito anche “TUPI”) e il decreto legislativo del 18 agosto del 2000, n. 267 (di seguito anche “TUEL”).

In particolare, l’articolo 91, comma 4, del TUEL rubricato “assunzioni” rileva che “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili”. Pertanto, con tale disposizione, la durata delle graduatorie per gli enti locali è di tre anni dalla data di pubblicazione della stessa.
In tema, invece, l’articolo 35, comma 5-ter, del TUPI dispone che “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”. In tema, è intervenuto anche il Tar Campania, sezione III, con la sentenza n. 1792/2024 riconoscendo, in sostanza, che la norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione, pertanto, anche nei confronti degli enti locali[1].

Con l’articolo 3 del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, viene inserito all’articolo 35, comma 5-ter, del D. Lgs. 165/2001 “e quelli stabiliti per gli enti locali dall’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” andando a costituire il secondo periodo così come di seguito riportato: “Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e quelli stabiliti per gli enti locali dall’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. Tale secondo periodo va letto con il primo periodo, il quale dispone che “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”. Conseguentemente, il secondo periodo dispone che per le graduatorie degli enti locali si applica l’articolo 91 del TUEL, ovveroper gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili”.

3. Scorrimento delle graduatorie e assunzione degli idonei

L’articolo 3 rubricato “Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in materia di incompatibilità dei componenti di organi collegiali cessati dall’incarico” del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 interviene, tra l’altro, inserendo all’articolo 35 del D. Lgs. 165/2001, il comma 5-sexies, con il seguente inciso “La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l’amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell’amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipulazione del contratto di assunzione”.

Ai fini del corretto utilizzo delle graduatorie concorsuali, si considera che una graduatoria sia stata “utilmente scorsa” qualora, entro il termine di validità previsto, l’amministrazione procedente abbia formalmente individuato i candidati idonei da assumere, secondo l’ordine risultante dalla stessa, sia per esigenze di assunzione diretta, sia nell’ambito di procedure di cessione della graduatoria ad altre amministrazioni pubbliche.

Pertanto, il momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro non rileva ai fini della validità dell’utilizzo della graduatoria, essendo sufficiente che, anteriormente alla scadenza della stessa, l’amministrazione abbia adottato un atto formale di individuazione degli idonei, sia in termini numerici che nominativi. Ciò comporta che l’effettiva sottoscrizione del contratto possa avvenire anche successivamente, senza che ciò infici la legittimità dell’utilizzo della graduatoria, purché la volontà assunzionale dell’ente sia stata manifestata tempestivamente e formalizzata in atti idonei.

Tale regola risponde all’esigenza di garantire l’effettività e la piena valorizzazione delle graduatorie concorsuali, evitando che ritardi meramente procedimentali o ostacoli organizzativi, imputabili all’amministrazione, si traducano in un pregiudizio per i candidati utilmente collocati. In questo senso, l’individuazione tempestiva dei soggetti da assumere costituisce l’elemento determinante per ritenere validamente esercitato il potere assunzionale entro i limiti temporali di efficacia della graduatoria.

La disciplina in esame rappresenta, pertanto, un meccanismo di salvaguardia dell’efficacia delle procedure concorsuali, idoneo ad assicurare certezze ai soggetti selezionati e a favorire un impiego pieno e razionale delle graduatorie, anche in contesti caratterizzati da fisiologici rallentamenti amministrativi.

4. Modifica delle procedure di formazione delle graduatorie

L’articolo 3 rubricato “Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in materia di incompatibilità dei componenti di organi collegiali cessati dall’incarico” del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 interviene, tra l’altro, inserendo all’articolo 35 del D. Lgs. 165/2001, il comma 5-quater, il quale prevede che “Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d’esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall’applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter e sul sito dell’amministrazione procedente, anche tramite apposito collegamento ipertestuale, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale. È assicurata la minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”

L’articolo 3 del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 ha introdotto rilevanti modifiche all’articolo 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intervenendo sul procedimento di formazione delle graduatorie nei concorsi pubblici mediante l’inserimento del nuovo comma 5-quater. Tale disposizione disciplina in maniera analitica e trasparente le fasi di costruzione della graduatoria finale, con l’intento dichiarato di rafforzare i principi di imparzialità e di meritocrazia.

La novità di maggiore rilievo consiste nella definizione di un criterio procedimentale chiaro, articolato in più fasi successive. In primo luogo, la commissione esaminatrice è tenuta a redigere una graduatoria di merito fondata esclusivamente sui risultati conseguiti dai candidati nelle prove d’esame, con esclusione di ogni altro elemento valutativo, quali i titoli o le preferenze. Soltanto successivamente, in un momento logicamente e cronologicamente distinto, vengono attribuiti i punteggi relativi ai titoli indicati nel bando, con la finalità di integrare la valutazione complessiva senza incidere sull’esito delle prove. La graduatoria così ottenuta è ulteriormente modificata attraverso l’applicazione delle precedenze e preferenze previste dalla normativa vigente, in particolare al fine di garantire i diritti riconosciuti alle categorie protette o ad altri soggetti aventi titolo a benefici specifici. Infine, con riferimento alle riserve di posti previste dal bando, è espressamente stabilito un limite massimo del 20% sul numero complessivo degli idonei.

Il decreto interviene, altresì, sul piano della trasparenza, prescrivendo che tutte le versioni della graduatoria – sia quella intermedia che quella finale – siano pubblicate contestualmente sul Portale unico del reclutamento, di cui all’articolo 35-ter del D.Lgs. n. 165/2001, nonché sul sito istituzionale dell’amministrazione procedente, in una sezione riservata e accessibile esclusivamente ai candidati. Tale previsione risponde all’esigenza di garantire un accesso uniforme e verificabile alle informazioni, contrastando fenomeni di opacità e discrezionalità nella gestione delle selezioni. La medesima disposizione impone, inoltre, il rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali, con l’obbligo di evitare la diffusione di dati non pertinenti o eccedenti rispetto alle finalità selettive.

Nel complesso, l’intervento normativo appare orientato al rafforzamento dell’efficienza e dell’equità del sistema concorsuale, mediante l’introduzione di regole procedimentali più rigorose e trasparenti, tali da assicurare una valutazione imparziale dei candidati e da favorire la fiducia dei cittadini nei confronti dei processi di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni.

5. L’introduzione della figura del social media e digital manager

All’articolo 4, rubricato, comma 9-novies, del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, è previsto che “Al fine di rafforzare il processo di transizione digitale, di sfruttare al meglio e nel modo corretto l’implementazione delle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, e di migliorare la qualità dei servizi destinati alle imprese e ai cittadini nonché la necessaria partecipazione dei cittadini stessi alla gestione delle politiche pubbliche, le pubbliche amministrazioni possono individuare, tra il personale in servizio e nell’ambito delle nuove assunzioni autorizzate a legislazione vigente, la figura professionale del social media e digital manager, con compiti di elaborazione di strategie comunicative specifiche per i social media, in conformità agli obiettivi istituzionali, anche fatte salve le attuali competenze, e di gestione delle piattaforme social”.

La disposizione in esame introduce, nell’ambito del processo di transizione digitale della pubblica amministrazione, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di individuare una nuova figura professionale: il social media e digital manager. Tale figura è inquadrata come personale interno già in servizio ovvero come soggetto da reclutare attraverso le nuove assunzioni autorizzate dalla normativa vigente.

La finalità esplicitamente perseguita dalla norma è quella di rafforzare la digitalizzazione dell’azione amministrativa, valorizzando l’utilizzo delle nuove tecnologie – tra cui espressamente si menziona l’intelligenza artificiale – e migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi offerti, tanto alle imprese quanto ai cittadini. In tale contesto, la norma pone l’accento anche sull’importanza della partecipazione attiva della cittadinanza alla definizione e gestione delle politiche pubbliche, valorizzando il ruolo della comunicazione istituzionale attraverso i canali digitali.

Il social media e digital manager assume, dunque, un ruolo strategico nella comunicazione pubblica: egli è incaricato di elaborare specifiche strategie comunicative per i social media, in coerenza con gli obiettivi istituzionali dell’ente di appartenenza, e di gestire operativamente le piattaforme social dell’amministrazione, assicurando una presenza efficace, coerente e funzionale alla missione istituzionale.

La norma precisa, inoltre, che l’introduzione di tale figura non incide sulle competenze attualmente attribuite ad altre figure professionali, evitando sovrapposizioni o conflitti di attribuzione. L’intervento normativo si colloca quindi in una logica di specializzazione e rafforzamento delle professionalità digitali nella pubblica amministrazione, nel rispetto della cornice normativa vigente in materia di organizzazione e reclutamento del personale.

6. Conclusione

Il Decreto PA 2025, nella sua muova versione, si configura quale intervento organico e sistemico, volto a riformare in chiave moderna e funzionale il complesso ambito del reclutamento e della gestione del personale pubblico. Le modifiche introdotte – dalla sospensione della norma c.d. “taglia-idonei”, al chiarimento in tema di durata delle graduatorie negli enti locali, fino all’innovativa definizione delle modalità di formazione e scorrimento delle graduatorie – non rappresentano semplici aggiustamenti normativi, bensì segnano un deciso cambio di paradigma, ispirato ai principi di efficienza, trasparenza, merito e inclusività.

In tale cornice si colloca anche l’introduzione della figura del social media e digital manager, espressione di una pubblica amministrazione che si apre alle sfide della comunicazione digitale, della partecipazione attiva dei cittadini e della valorizzazione delle nuove tecnologie, nella consapevolezza che solo una PA capace di comunicare efficacemente è anche una PA in grado di esercitare autorevolmente la propria funzione.

In definitiva, il Decreto PA 2025 non si limita a semplificare o razionalizzare procedure: esso ambisce a restituire centralità all’interesse pubblico, riaffermando l’idea che una pubblica amministrazione moderna deve essere, prima di tutto, equa, accessibile e competente. Una PA capace di reclutare i migliori, di valorizzare il merito e di rendersi, finalmente, all’altezza delle attese dei cittadini e delle sfide del tempo presente.

 

[1] Pellegrino A., Graduatorie concorsi enti locali: confermata la durata di due anni, www.diritto.it, 2024.

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Dott. Armando Pellegrino

Elevata Professionalità (EP)
Elevata Professionalità (quarta area EP). Dipendente pubblico dal 01.06.2017. Si occupa principalmente di appalti, anche come Rup, e contabilità. Laureato magistrale, con lode, in (1) Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, (2) Economia Aziendale e (3) Giurisprudenza, è inoltre in possesso di vari titoli di master (5) aventi ad oggetto la pubblica amministrazione. Dottorando di ricerca in diritto pubblico, curriculum diritto amministrativo. Autore di pubblicazioni giuridiche per varie riviste scientifiche.

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