Distrazione dell’automobilista causata da whatsapp: la parola alla Cassazione

Distrazione dell’automobilista causata da whatsapp: la parola alla Cassazione

Con la nota sentenza 364/88 la Corte Costituzionale enucleò un principio che ha assunto nel tempo una importante rilevanza nel diritto penale ossia il principio di colpevolezza.

Tale principio è stato recepito dalla Costituzione e disciplinato nell’art. 27.

Il principio di colpevolezza secondo la teoria tripartita costituisce assieme alla tipicità e all’antigiuridicità uno dei tre elementi costitutivi del reato ed esso assurge ad elemento di imputazione della responsabilità penale infatti un soggetto può essere chiamato a rispondere penalmente solo se il fatto è commesso ai sensi dell’art. 42 c.p. con dolo, colpa o preterintenzione.

In modo particolare la colpa viene a sussistere quando vi è da parte del soggetto agente la violazione di una regola cautelare. Rispetto alle regole cautelari è ormai pacifico l’accoglimento del sistema del bis in idem della colpa, in forza del quale si è soliti tracciare un distinguo tra colpa generica e colpa specifica. La colpa generica consiste nella violazione di regole cautelari non scritte e si verifica quando il soggetto agente ha posto in essere una condotta con imprudenza, negligenza o imperizia; mentre la colpa specifica viene a sussistere quando vi è stata la violazione di regole cautelari scritti tra cui rientrano le  leggi, i regolamenti, gli ordini e le discipline.

Il delitto colposo si caratterizza quindi per la sussistenza di tre elementi: la prevedibilità dell’evento;  la non volizione dell’evento e il nesso di causalità che deve sussistere tra colpa ed evento.

Proprio sull’imputabilità a titolo di colpa in modo particolare per il delitto di omicidio stradale è stata di recente chiamata a pronunciarsi la Cassazione penale con sentenza nr. 12256/2025.

Il delitto di omicidio stradale è punito espressamente dall’art. 589 bis del c.p.

La collocazione della norma nel titolo XII che punisce i delitti commessi avverso la persona lascia desumere che stante la maggiore diffusione nel tempo delle morti stradali, il legislatore ha maturato l’esigenza di creare delle apposite norme che vadano a disciplinare la punibilità per i casi di omicidio stradale per i quali è addirittura prevista una pena superiore rispetto a quella prevista per il semplice omicidio colposo.

L’omicidio stradale è un reato comune e di pericolo.

Il bene giuridico tutelato è la vita e la integrità fisica di una persona motivo per cui recentemente al fine di tutelare maggiormente questi beni che costituiscono diritti fondamentali è stata ritenuta rilevante anche la prova della distrazione dell’automobilista mediante l’utilizzo della messaggistica istantanea.

In un recente caso di specie portato all’attenzione della Cassazione un soggetto, conducente di un autocarro, durante la guida si distraeva e perdeva il controllo del mezzo, finendo per intaccare la corsia di emergenza in cui sostava un’auto con all’interno dei passeggeri.  A seguito della condotta posta in essere dall’automobilista che colpiva l’autovettura, quest’ultima balzava via e i passeggeri riportavano lesioni gravissime che ne avrebbero generato dopo tre mesi di agonia la morte.

In primo grado l’imputato veniva condannato per il reato di omicidio stradale a titolo di colpa specifica, attesa non solo la sua imprudenza alla guida in quanto lo stesso non solo non aveva osservato la segnaletica stradale ma aveva invaso la corsia di emergenza e a forza dell’urto con la vettura ferma in tale corsia aveva provocato la lesione sfociata dopo tre mesi in morte di due persone.

Dall’istruttoria risultava rilevante anche la condotta distrattiva dell’automobilista, il quale aveva mandato prima della commissione dell’incidente numerosi messaggi whatsapp alla sua fidanzata.

Arrivato il processo in Cassazione, il difensore dell’imputato riteneva che lo stesso potesse essere accusato del reato tutto al più solo per la sussistenza di una colpa generica in quanto lo stesso avrebbe avuto un comportamento imprudente alla guida, ma sicuramente era da escludersi la punibilità a titolo di colpa specifica.

La Suprema Corte però ha ritenuto infondata la difesa del difensore dell’imputato ritenendo che lo stesso fosse imputabile a titolo di omicidio stradale per colpa specifica in quanto lo stesso avrebbe violato durante la guida le norme scritte del codice della strada; e a rigore di ciò risulta rilevante anche la prova fornita dalla messaggistica whatsapp che escluderebbe il venir meno del nesso causale tra condotta ed evento proprio perché nell’arco temporale in cui avveniva lo scontro l’imputato sarebbe stato distratto dal cellulare.

Dunque ai fini dell’accertamento dell’imputabilità del soggetto bisogna tener conto sulla base del nesso causale che lo stesso ha violato regole precauzionali e che la violazione di tali regole è stata causata da una condotta che il soggetto agente avrebbe potuto evitare se avesse agito con la diligenza richiesta all’uomo medio secondo il parametro dell’agente modello.


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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