Falsa testimonianza: interesse tutelato e persona offesa dal reato

Falsa testimonianza: interesse tutelato e persona offesa dal reato

Tribunale di Napoli – Sezione del G.i.p. – Ufficio III – Ordinanza n. 41750/15 R.G. G.I.P. del 03.05.16

Questione assai dibattuta in giurisprudenza è quella riguardante l’individuazione della persona offesa e, dunque, l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice di cui all’art. 372 c.p., che punisce con la pena della reclusione da due a sei anni chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità Giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.

Secondo una prima interpretazione,  maggioritaria nella Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. V, ord. n. 4113/00; Cass. Sez. VI, sent. n. 2982/99; Cass. Sez. VI, sent. n. 1695/98; Cass. Sez. VI, sent. n. 223/98), l’interesse tutelato è rappresentato dal normale e regolare svolgimento dell’attività giudiziaria, con una duplice conseguenza sul piano processuale: parte offesa andrebbe considerato soltanto lo Stato, mentre il privato rivestirebbe solo la qualità di persona danneggiata dal reato, “eventualmente legittimato a costituirsi parte civile in un processo penale ma destinato a rimanere assente nella fase delle indagini preliminari”; da ciò che consegue che, secondo tale orientamento, il privato cittadino non ha diritto ad opporsi all’eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero.

Vi è poi un orientamento decisamente minoritario (cfr. Cass. Sez. VI, sent. n. 2285/97), secondo il quale il delitto di cui all’art. 372 c.p. riveste carattere plurioffensivo, e, pertanto, la norma tutela anche l’interesse del privato leso dalla falsa testimonianza; conseguenza più rilevante sul piano processuale è che “il richiedente interessato riveste la posizione di persona offesa (secondaria) del reato in parola, tutelata come tale dalle garanzie procedimentali previste dagli art. 408-410 c.p.p., a cominciare dal diritto di notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero”.

Nel caso di specie, il G.i.p. III Ufficio presso il Tribunale di Napoli, in seguito all’udienza in camera di consiglio fissata ex art. 409, co. 4° c.p.p. (opposizione alla richiesta di archiviazione), con l’ordinanza in epigrafe richiamata ha ritenuto di aderire a tale secondo orientamento giurisprudenziale, valutando, dunque, come ammissibile l’opposizione che la persona offesa ha avanzato nei confronti della richiesta di archiviazione del P.M.


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