Il primo codice della protezione civile

Il primo codice della protezione civile

Con il decreto legislativo n.224 del 2 gennaio 2018 si è introdotto, per la prima volta nel nostro Paese, il codice della protezione civile dando cosi un unico strumento normativo in un settore di notevole importanza.

Si tratta di un intervento riformatore atteso da vari decenni stante la delicatezza e complessità delle attività espletate dal servizio di protezione civile. La prima organica normativa in materia fu adottata nel 1992 (legge 225 del 1992), prima di allora interventi erano stati tutti settoriali e adottati sulla scorta di emergenze.

Il codice si compone di 50 articoli ed è suddiviso in sette Capi che ricomprendono: i principi generali, le attività ordinarie e straordinarie (queste ultime legate ad eventi di emergenza nazionale), la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, l’organizzazione e misure finanziarie per l’espletamento delle attività principali e strumentali.

Venendo al contenuto, innanzitutto, viene fornita una definizione di protezione civile (art. 1) : <<e’ il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle  competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo>>.

Un’ interessante novità è rappresentata dalla previsione delle norme relative al volontariato che il codice definisce <<partecipazione e cittadinanza attiva>> che mira a rendere edotta la popolazione civile dell’importanza della prevenzione e della conoscenza dei comportamenti da assumere in costanza di eventi anche a carattere calamitoso.

Il provvedimento entrerà in vigore il 6 febbraio del 2018 si attendono i provvedimenti di competenza governativa atti al riordino organico della materia con le disposizioni del neo codice della protezione civile.


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