La mediazione familiare: costi e ausilio dello Stato
Sommario: 1. I costi della mediazione familiare – 2. La mediazione familiare gratuita – 3. La riduzione dei costi della mediazione familiare
Quando si pone il quesito del perché molte coppie, che vogliono divorziare o separarsi, non pensino di ricorrere alla mediazione familiare, due sono tendenzialmente le risposte fornite.
La prima è la mancanza di conoscenza dell’istituto: nonostante La Riforma Cartabia[1] sia stato solo l’ultimo intervento legislativo a implementare il ruolo e l’importanza della mediazione familiare, nel tentativo di aumentare il numero di coppie che ricorrano a questo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie piuttosto che ricorrere direttamente o esclusivamente alle vie legali e al giudizio in tribunale, ancora lunga pare essere la strada in tal senso.
La seconda ragione (qui analizzata) riguarda, invece, il costo della mediazione familiare e l’assenza di un patrocinio gratuito al pari di quanto legislativamente previsto per i procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi (sia davanti ai Tar che davanti al Consiglio di Stato), tributari, contabili nonché per gli affari di volontaria giurisdizione.
Proprio su questo secondo aspetto diverse e necessarie sono le precisazioni da portare all’attenzione del lettore: occorre, innanzitutto, sottolineare che il ricorso alla mediazione familiare consente alle coppie, che vogliano separarsi o divorzio e/o occuparsi della gestione e dell’affidamento dei figli, un risparmio non soltanto dei tempi (decisamente più celeri della via giudiziaria), ma anche in termini di costi.
1. I costi della mediazione familiare
I costi dei singoli incontri di mediazione, se confrontati con le spese legali da sostenere per un processo, sono nettamente inferiori.
Pertanto, se non si è in uno stato di indigenza, ma si teme l’avvio di una causa in tribunale proprio per la paura delle spese legali e processuali, la mediazione è uno strumento che anche dal punto di vista economico può venire incontro alle esigenze dei separandi o dei divorziandi.
Ciascuno dei mediandi deve, infatti, corrispondere al mediatore familiare, per ogni incontro effettivamente svolto, la somma di 40,00 euro, oltre gli oneri di legge. Detta somma di base può essere modulata e moltiplicata sulla base della complessità della mediazione e, dunque, del livello di complessità[2].
A tal riguardo, l’art. 7 del D.M. n. 151 del 27/10/2023[3], rubricato “Compenso del mediatore familiare”, stabilisce che: “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nel rispetto dell’articolo 8 e nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il compenso è adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all’importanza della prestazione e non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale. Il professionista rende noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili ai sensi dell’articolo 8, dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico (…)”.
Come si può constatare, pertanto, la parcella del mediatore non può essere paragonata con quella di un avvocato, sommata alle spese di un giudizio che, qualora la mediazione familiare andasse a buon fine e si addivenisse alla sottoscrizione di un accordo, potrebbe essere financo evitato.
2. La mediazione familiare gratuita
Ferma restando, dunque, la differenza di costi evidenziata, è bene porre in evidenza che in ogni caso anche per la mediazione familiare esistono delle soluzioni simili al patrocinio gratuito, che consentono l’accesso a questo servizio anche a coloro che, meno abbienti, non abbiano risorse economiche sufficienti per sostenerlo economicamente da soli.
In Italia, la mediazione familiare, infatti, può essere gratuita in quanto completamente a carico dello Stato, innanzitutto, proprio per i beneficiari del patrocinio gratuito. Se, dunque, si posseggono i requisiti di legge previsti per richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si può avere accesso anche alla mediazione familiare in via totalmente gratuita.
Questo è possibile se il giudice ritiene che la causa di separazione/divorzio già avviata o per la quale sia stata presentata domanda giudiziale, debba essere gestita, almeno in via di preliminare tentativo di risolvere il conflitto prima di avviare un vero e proprio procedimento legale, in sede di mediazione familiare e le parti coinvolte siano in possesso dei requisiti per essere ammesse al patrocinio gratuito.
Pertanto, nei casi in cui il passaggio dal procedimento giudiziale alla mediazione sia obbligatorio (alla luce delle ipotesi di obbligatorietà della mediazione familiare previste dal D.lgs. n. 28 del 04/03/2010), vi può essere possibilità di accesso allo strumento gratuitamente oppure i tribunali stessi forniscono accesso a mediatori pubblici o convenzionati a tariffe agevolate.
Vieppiù, il giudice può anche decidere di sospendere la procedura di mediazione, se la coppia si trova in difficoltà economica e dimostra di non essere in grado di sostenerne il carico.
Diverse sono le pronunce giudiziarie sul tema: la Corte di cassazione, con la sentenza n. 17141/2017 ha sottolineato che, in caso di diritto al patrocinio gratuito, l’accesso alla mediazione familiare non dovrebbe comportare oneri economici aggiuntivi, il Tribunale di Milano in una sentenza del 2019 ha ribadito che la mediazione familiare è parte integrante dei procedimenti per i quali è previsto il patrocinio gratuito, estendendo il diritto all’accesso gratuito alla mediazione anche per coloro che rientrano in questa categoria, infine, nel 2020 il Tribunale di Roma in un’ordinanza ha precisato che, nel caso in cui uno dei coniugi o dei membri di una coppia abbia diritto al patrocinio gratuito, il servizio di mediazione familiare deve essere offerto gratuitamente o a tariffe ridotte per l’intero nucleo familiare coinvolto.
Quindi, sebbene queste agevolazioni non siano automatiche, ma dipendano dalla valutazione discrezionale del giudice, comunque sono presenti e gli stessi giudici si allineano con il principio che il diritto al patrocinio gratuito debba estendersi anche ai servizi di mediazione familiare per le persone in difficoltà economiche, senza che debbano affrontare costi aggiuntivi.
3. La riduzione dei costi della mediazione familiare
Come poc’anzi accennato, anche laddove il servizio di mediazione non possa essere integralmente gratuito, vi sono diverse possibilità di poterne usufruire, sostenendo costi ridotti.
I centri di mediazione tanto pubblici quanto privati sono in costante e progressiva crescita ed espansione in tutto il territorio e possono offrire servizi di mediazione familiare con costi ridotti per le persone in difficoltà economiche.
Chiaramente i prezzi calmierati dei centri pubblici saranno nettamente diversi da quelli privati.
La differenza sostanziale rispetto al patrocinio gratuito risiede solo nella mancanza di un automatismo.
Un altro fattore da considerare è anche la diversità delle normative regionali e comunali: ad esempio, in Emilia-Romagna sono stati aperti oltre 40 Centri per le famiglie[4] che offrono servizi di mediazione familiare gratuiti e in Trentino-Alto Adige (nello specifico soprattutto nella Val di Non e nell’Alta Valsugana) viene offerto un servizio pubblico, gratuito e diffuso su tutto il territorio provinciale pensato proprio per tutte le coppie con figli, in via di separazione, separate o divorziate.
Da ultimo, si ricorda che la stessa Commissione Affari Sociali ha più volte riconosciuto l’importanza e la necessità di promuovere interventi tanto legislativi quanto regionali che favoriscano l’accesso diffuso e gratuito allo strumento.
Pertanto, seppur sia evidente che tanto ancora debba essere fatto per incentivare il ricorso alla mediazione familiare e molto per migliorare il servizio e renderlo sempre più accessibile a tutti, certo non si può addurre la problematica economica come insormontabile ostacolo alla stessa, essendovi (come esposto) diverse e plurime soluzioni in merito.
[1] D.lgs. n. 28 del 04/03/2010.
[2] Art. 8, D.M. n. 151 del 27/10/2023, “Parametri generali e specifici del compenso”: “1. Il compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del comma 6, né gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. La notula di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l’ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale di tali voci.
2. Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale. 3. Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. 4. Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge. 5. La somma di cui al comma 4 è moltiplicata secondo i seguenti parametri: a) bassa complessità e conflittualità: moltiplicato 1; b) media complessità e conflittualità: moltiplicato 1,5; c) alta complessità e conflittualità: moltiplicato 2. 6. Oltre al compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 sono dovuti gli ulteriori costi determinati forfettariamente in misura del 21 per cento dell’importo calcolato ai sensi dei commi 4 e 5”.
[3] Id est: Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare.
[4] Vedasi a tal riguardo i seguenti siti della regione: https://sociale.regione.emilia-romagna.it/famiglie/centri-per-le-famiglie ; https://sociale.regione.emilia-romagna.it/famiglie/centri-per-le-famiglie/la-mediazione-familiare-nei-centri-per-le-famiglie .
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