La polizza di tutela legale condominiale è addebitabile anche ai dissenzienti
Cassazione civile, Ordinanza n. 4340/2025
Con l’ordinanza n. 4340 del 2025, la Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale della stipula di una polizza di tutela legale costituisce esercizio legittimo dei poteri gestionali di cui all’art. 1135 c.c., e che il relativo premio assicurativo grava su tutti i condomini, compresi i dissenzienti, secondo i criteri ordinari di ripartizione ex art. 1123 c.c.
I fatti di causa
Un condòmino aveva chiesto l’annullamento di una delibera condominiale approvante un premio per la stipula di una polizza assicurativa di tutela legale; tale spesa sarebbe stata lesiva del diritto individuale dei condomini, regolato dall’art. 1132 Codice Civile, e, pertanto, la delibera non sarebbe potuta rientrare nei poteri assembleari di cui all’art. 1135 Codice Civile. L’Ordinanza della Cassazione n. 4340/2025 ha definitivamente respinto la domanda.
I precedenti gradi di giudizio
Per il primo giudice la delibera non contrastava con l’art. 1132 Codice Civile, poiché essa disciplina esclusivamente le conseguenze di una lite promossa o resistita dall’assemblea e non si applica alla stipula di una polizza assicurativa per le spese legali. Del resto, per giurisprudenza prevalente (Cass. n. 11349/2022 e n. 23254/2021), l’assemblea condominiale, nei limiti dell’art. 1135 Codice Civile, può validamente deliberare spese per coprire costi processuali inerenti le parti comuni, senza violare il diritto dei condomini dissenzienti. Allo stesso modo infondate sono state ritenute le argomentazioni sulla lesione di diritti individuali e sulla supposta illegittimità della delibera.
I motivi di impugnazione
Per l’attore la delibera assembleare approvante la stipula di una polizza assicurativa di tutela legale, con addebito del premio a tutti i condomini, avrebbe violato il diritto dei dissenzienti previsto dall’art. 1132 Codice Civile, che consente loro di estraniarsi dalle conseguenze delle liti deliberate dall’assemblea. La delibera, inoltre, avrebbe ecceduto i poteri dell’assemblea previsti dall’art. 1135 Codice Civile, in quanto aveva imposto un onere generalizzato anche sui condomini non partecipanti alle controversie, incidendo sui diritti individuali e determinando un aggravio economico ingiustificato. Infine, non sarebbero state esaminate le ricadute economiche e giuridiche della delibera sulla posizione dei condòmini dissenzienti, nonché la mancata condanna del condominio per lite temeraria ex art. 96 Codice di Procedura Civile, nonostante la resistenza in giudizio si dovesse considerare, a suo avviso, caratterizzata da mala fede e colpa grave.
La decisione della Cassazione
Secondo univoco orientamento, l’assemblea condominiale ha il potere di stipulare una polizza per la tutela legale nell’ambito della propria discrezionalità gestionale. Inoltre, l’articolo 1132 Codice Civile non può essere invocato per invalidare la stipula della polizza, poiché questa non impone ai condomini dissenzienti di contribuire alle spese processuali di una controversia specifica, ma ha una finalità più generale di tutela del condominio. Del resto, le spese per la stipula della polizza devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai criteri stabiliti dall’articolo 1123 Codice Civile, trattandosi di una spesa relativa alla gestione comune dell’edificio (Cass. n. 23254/2021 e Cass. n.11891/2024). Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con definitiva condanna al rimborso delle spese legali affrontate dal condominio per tutti e tre i gradi del giudizio.
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