La ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale nell’ordinamento italiano
La procedura commerciale e professionale ordinaria italiana è contraddistinta da adempimenti documentali che, pur nella loro apparente semplicità, rivestono particolare rilevanza sotto il profilo giuridico. In particolar modo, un ruolo di primissimo piano è certamente occupato dalla ricevuta fiscale. Lungi dall’essere un mero pezzo di carta, essa rappresenta un atto giuridico con specifiche implicazioni tanto nel diritto tributario quanto nel diritto civile, fungendo da elemento probatorio dell’intercorsa transazione economica.
Specificatamente, l’emissione dello scontrino fiscale rappresenta un adempimento fondamentale per i soggetti che effettuano operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi (cd. commercianti e artigiani che vendono al dettaglio). Tale obbligo, disciplinato dal D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modifiche, è volto a garantire la corretta registrazione dei corrispettivi e il conseguente versamento delle imposte dovute.
Dal punto di vista del diritto tributario, sia la ricevuta fiscale che lo scontrino fiscale adempiono primariamente all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, sancito dall’art. 12 del D.P.R. 696/1996. Essi costituiscono la formalizzazione dell’operazione imponibile ai fini IVA e, per talune categorie di contribuenti, ai fini delle imposte sui redditi. È necessario ribadire che l’emissione corretta e tempestiva di tali documenti, recanti gli elementi essenziali, non è un mero formalismo, bensì un adempimento sostanziale la cui omissione o irregolarità può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative di non trascurabile entità. Difatti, il cliente ha la facoltà di segnalare l’irregolarità alla Guardia di Finanza, potendo così innescare controlli e l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico del soggetto inadempiente.
Ad esempio, qualora un ristoratore ometta sistematicamente di emettere scontrini fiscali per una parte dei coperti e durante un controllo della Guardia di Finanza, vengono riscontrate discrepanze tra l’incasso dichiarato e quello effettivamente rilevato, egli sarà soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie, che possono essere anche significative, proporzionate all’ammontare dei corrispettivi non documentati. In casi di reiterazione, addirittura, potrebbero configurarsi anche reati tributari.
Nondimeno, sono previste specifiche esenzioni dall’obbligo di emissione dello scontrino fiscale per determinate categorie di operatori economici e per particolari tipologie di operazioni: si pensi, ad esempio, ai tabaccai e giornalai, nell’ipotesi in cui vendano solo ed esclusivamente tabacco e giornali; o ai venditori di prodotti agricoli; o, ancora, a chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli.
L’emissione dello scontrino fiscale deve avvenire mediante appositi misuratori fiscali, conformi alle specifiche tecniche stabilite dall’Agenzia delle Entrate. In alternativa, è possibile utilizzare ricevute fiscali, purché conformi ai requisiti di legge. Deve essere, specificamente, emesso a fronte di ogni vendita, quando si consegna la merce, quando si completa la prestazione o quando si incassa il corrispettivo.
Tale documento, inoltre, deve contenere una serie di informazioni obbligatorie, tra cui: la denominazione o ragione sociale del soggetto emittente; il numero di partita IVA; la data e l’ora di emissione; la descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati; l’ammontare del corrispettivo, comprensivo di IVA.
Dal 1° gennaio 2020, per di più, è divenuto obbligatorio emettere lo scontrino elettronico, anche noto come scontrino telematico. Viceversa, dal 1° gennaio 2022, non è più obbligatorio stampare le copie cartacee degli scontrini per il cliente finale. I titolari di partita IVA sono tenuti a memorizzare e trasmettere i corrispettivi in maniera telematica all’Agenzia delle Entrate.
La rilevanza giuridica della ricevuta fiscale è riscontrabile anche nel diritto civile. In questo contesto, la ricevuta assume una pregnante funzione probatoria ai sensi dell’art. 2709 del Codice Civile. Essa costituisce una prova scritta dell’avvenuta esecuzione della prestazione e del correlativo pagamento del prezzo. Sebbene non possa equipararsi pienamente ad una quietanza liberatoria in senso stretto – la quale attesta inequivocabilmente l’avvenuto adempimento dell’obbligazione con effetto estintivo – la ricevuta fiscale rappresenta un indizio significativo e, in taluni contesti, una presunzione semplice dell’avvenuto pagamento.
È cruciale sottolineare che la forza probatoria della ricevuta fiscale può essere oggetto di contestazione, ad esempio, in caso di vizi del consenso, simulazione o errore materiale nella sua compilazione. Tuttavia, in assenza di specifiche contestazioni e supportata da ulteriori elementi probatori, essa può validamente concorrere alla formazione del convincimento del giudice in merito all’esistenza e alle modalità dell’obbligazione sottostante.
Altresì, la ricevuta fiscale può assumere rilevanza in relazione alla disciplina dei contratti di compravendita e di prestazione di servizi, costituendo un elemento documentale che attesta l’esistenza e il perfezionamento dell’accordo tra le parti, sebbene la sua portata probatoria in tal senso sia generalmente integrata da ulteriori elementi contrattuali o probatori.
In conclusione, la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale, lungi dall’essere meri adempimenti burocratici, si configurano come atti giuridici complessi che manifestano i loro effetti tanto nella sfera del diritto tributario, garantendo la corretta applicazione del prelievo fiscale, quanto in quella del diritto civile, fornendo un elemento probatorio di non trascurabile importanza in ordine all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La loro corretta comprensione e gestione, unitamente alla conoscenza delle recenti evoluzioni telematiche, si rivelano, pertanto, imprescindibili per operatori economici e professionisti, al fine di evitare potenziali contenziosi e garantire la trasparenza e la certezza dei rapporti giuridici.
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