L’Intestazione di azioni sociali
Il fenomeno fiduciario suscita una serie di riflessioni approfondite nell’ambito del diritto societario.
Il trasferimento fiduciario di partecipazioni sociali, sottoforma di azioni o quote di una società, dà luogo ad una situazione complessa non riconducibile alla mera esecuzione di un atto, ma consiste in una attività continuativa da parte del fiduciario nell’ambito della vita societaria che si svolge nel tempo.
La scelta di ricorrere al modello fiduciario, nel caso di specie, si giustifica non solo alla luce della riservatezza, caratteristica tipica della fiducia, quanto soprattutto alla qualità del terzo, ovvero la società.
Una differenza che va, inoltre, sottolineata è rappresentata dalla particolarità della natura della partecipazione sociale, non inquadrabile né nell’ambito del diritto di proprietà né nell’ambito del diritto di credito.
La partecipazione sociale è una vicenda di investimento, un affidamento di valori da parte del socio alla società, chiamata a realizzare, secondo l’espressione codicistica ai sensi dell’articolo 2497 co. 1 c.c., l’interesse del socio alla redditività e al valore.
Lo schema fiduciario si basa sull’attribuzione ad un soggetto, il fiduciario, di una posizione giuridicamente rilevante verso l’esterno, che con riferimento alle partecipazioni sociali riverbera i suoi effetti sulla organizzazione societaria.
Giova ricordare che il negozio fiduciario può essere ricondotto a due differenti modelli: quello della fiducia romanistica e quello della fiducia germanistica.
L’orientamento maggioritario in dottrina e giurisprudenza riconduce il fenomeno fiduciario al modello romanistico basato su una traslazione piena della proprietà dal fiduciante al fiduciario.
La qualità di socio, quindi, spetterebbe al fiduciario soltanto, il quale risulterebbe essere titolare dei diritti e degli obblighi che derivano da tale status.
Il fiduciario, titolare di un diritto pieno di proprietà, sarebbe l’unico soggetto ad essere legittimato alla cessione delle partecipazioni sociali.
L’adesione, invece, al modello della fiducia germanistica, comporta scenari diversi.
La fiducia germanistica si caratterizza per la cd. frammentazione del dominio, vi è, infatti, una scissione tra titolarità formale e titolarità sostanziale.
La qualità di socio rimarrebbe, sul piano sostanziale, al fiduciante e, di conseguenza, il fiduciario sarebbe relegato alla posizione di legittimato all’esercizio di tutti o di parte dei diritti derivanti dalla titolarità delle partecipazioni sociali.
L’orientamento prevalente, sebbene si continui ad aderire al modello di fiducia romanistica, rispetto al fenomeno dell’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, propende per la fiducia germanistica.
Di recente, tuttavia, si sta facendo sempre più spesso strada, un nuovo filone che cerca di percorrere una terza via.
La consapevolezza di modelli o troppo rigidi, come quello romanistico, o troppo elastici, come quello germanistico, ha dato vita ad una nuova collocazione del fenomeno nel rispetto delle sue peculiarità.
Anche il modello di fiducia germanistica, sebbene più dinamico e più confacente all’intestazione di partecipazioni sociali, potrebbe creare problemi ed incertezze nei rapporti con i terzi.
La soluzione cui si è giunti, propende per una particolare ricostruzione del fenomeno.
L’intestazione fiduciaria di azioni o quote sociali viene considerata come una situazione di fatto, in cui il fiduciario è un depositario delle partecipazioni nell’interesse altrui, mentre l’unico ed effettivo titolare dell’interesse sotteso all’operazione sarebbe il fiduciante.
Alla luce di tali riflessioni, per capire se un determinato diritto derivante dalla qualità di socio spetti al fiduciante, al fiduciario o ad entrambi, occorrerà tener conto delle peculiarità del caso concreto.
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Michela Falcone
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