Nascita indesiderata: la madre non deve risarcire il partner

Nascita indesiderata: la madre non deve risarcire il partner

Nel panorama giurisprudenziale, poche sono le pronunce  che si siano soffermate sul diritto del padre a chiedere il risarcimento del danno da nascita indesiderata qualora la compagna, nonostante la ferma determinazione dell’uomo di non avere figli, abbia deciso di portare avanti la gravidanza, ed abbia poi chiesto un contributo al mantenimento del figlio al padre.

Già il Tribunale di Napoli, con sentenza del 01.07.2007, aveva escluso qualsivoglia responsabilità della madre per la nascita di un figlio naturale, sull’assunto che tale nascita costituirebbe un evento naturale e prevedibile, cui concorre anche il padre, e non potendosi comunque configurare tale nascita come un danno ingiusto.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9248/14, emessa in data 04.06.2014, e pubblicata in data 14.07.2014, ha nuovamente escluso qualsivoglia diritto al risarcimento del danno in capo al padre  nei confronti della partner per la nascita di un figlio naturale, fondando però la propria decisione su argomentazioni diverse rispetto a quelle utilizzate dal Tribunale di Napoli.

In particolare, il Tribunale meneghino afferma che la legge n. 174/1978, che regola le interruzioni di gravidanza, e la cui ratio fondamentale risiede nella tutela sociale della maternità, conferisce il diritto esclusivo di decidere se interrompere o meno la gravidanza alla donna – art. 5 l. 174/1978.

Articolo, quest’ultimo, già oggetto di una pronuncia  della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 389 del 31.3.1988, ne ha escluso l’illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che la donna sia l’unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza. Tale disposizione, secondo la Corte, infatti, rappresenta una scelta razionale del legislatore, atteso che lo stato gravidico incide, se non in maniera esclusiva, quantomeno prevalente, sulla salute fisica e psichica della madre.

Pertanto, prosegue il Tribunale di Milano, essendo il diritto di scegliere se portare avanti o meno la gravidanza, un diritto esclusivo della madre, non può configurarsi in capo ad essa alcuna responsabilità da fatto illecito nel caso decida di portare a termine la gravidanza, anche qualora il padre si sia opposto al predetto proseguimento.


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