Testamento olografo: indagine sulla reale volontà di testare del de cuius
Corte di Cassazione, sezione II, 28 maggio 2012, n. 8490
a cura di Giuseppe Argentino
La Seconda Sezione civile della Suprema Corte di cassazione – dopo aver sottolineato che costituiscono materie di studio distinte e separate quella della ravvisabilità in un atto dei requisiti formali per valere come testamento olografo e quella della riscontrabilità di una volontà testamentaria validamente espressa – ha affermato che, affinché una scrittura privata possa ritenersi testamento olografo (con cui, nella fattispecie in analisi, il de cuius aveva disposto che tutte le sue sostanze fossero diventate di esclusiva proprietà della moglie), occorre preliminarmente accertare in essa la sussistenza di quel fattore fondamentale, strumentale agli elementi essenziali del testamento olografo imposti dalla legge (art. 602 Cod. civ.), consistente nella volontà del testatore di compiere non già un mero progetto, bensì un concreto atto dispositivo del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso.
Scarica qui il commento.
Giuseppe Argentino
Ultimi post di Giuseppe Argentino (vedi tutti)
- Assenza della posizione di garanzia: l’amm. di diritto non è penalmente responsabile per i reati commessi dall’amm. di fatto - 2 Dicembre 2016
- Responsabilità precontrattuale della P.A.: trattasi di responsabilità da comportamento - 16 Novembre 2015
- Responsabilità medica: sussiste anche se l’ospedale rispetta la legge - 10 Novembre 2015